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Quesito della Settimana

 
 

Ogni settimana Anusca propone un quesito scelto tra i più interessanti risolti dai nostri Esperti.

 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che fra i servizi per i Soci Individuali e i Comuni iscritti in Quota D ed E è disponibile l'Archivio Quesiti Risolti (a sinistra): una banca dati di migliaia di risposte degli esperti Anusca sempre aggiornata e in quotidiano arricchimento.

Se invece hai perso qualche uscita nelle settimane precedenti puoi cercala nell'Archivio dei Quesiti della Settimana (a destra).

 
 
 
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Iure sanguinis: bollo per richiesta trascrizione atti

 
 
 

DOMANDA:
Richiesta chiarimenti in merito riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis ricevuta da parte di un avvocato tramite corriere.
Esaminando la pratica ho inviato una pec all'avvocato sopra citato di produrre la seguente documentazione: la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita in marca da bollo da Euro 16,00 e la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio in marca da bollo da Euro 16,00 presentata dall'interessato oppure dal suo procuratore generale allegando fotocopia d'identità.
Come posso procedere?

 
 
 
 

RISPOSTA: (a cura di Antonino Priolo )
Ai sensi dell'articolo 13 del dPR 26 ottobre 1972, n. 642, che dispone "In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: omissis ... 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto", si ritiene pertanto che la richiesta di trascrizione possa essere unica o cumulativa sia per l'atto di nascita sia per l'atto di matrimonio da trascrivere e pertanto sarebbe soggetta al pagamento di una sola marca da bollo da Euro 16,00=.
Sulla necessità della richiesta di trascrizione, si deve richiamare l'articolo 12 comma 11 del dPR 3 novembre 2000,n. 396, che è norma di principio generale da applicarsi a tutte le trascrizioni, sia quelle presentate personalmente dall'interessato, ai sensi dello stesso articolo 12 comma 11 o per il tramite di un suo procuratore speciale, ai sensi dell'articolo 12 comma 7 dello stesso dPR 3 novembre 2000, n. 396, sia quelle presentate tramite l'autorità italiana all'estero, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo dPR, salvo le trascrizioni richieste o ordinate da una pubblica autorità (Comuni, Consolati o Tribunali). All'avvocato sfugge un dettaglio che per l'ufficiale dello Stato civile non è irrilevante: l'ordinanza del Tribunale non ordina le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni di legge degli atti di Stato civile (nascita, matrimonio, separazione, divorzio e nascita dei figli minori) delle persone indicate nella medesima ordinanza, ma solo e unicamente la cittadinanza riconosciuta alle medesime persone. Sulla procura speciale, si ritiene che la procura alle liti, trasmessa dall'avvocato con firma digitale, assorba la necessita di conferire da parte dell'interessato un'ulteriore procura speciale ai fini della richiesta di trascrizione dei suoi atti di Stato civile. Tutto ciò premesso, le osservazioni dell'avvocato non possono trovare accoglimento e l'unico adempimento che l'Ufficiale dello Stato civile è legittimato ad eseguire è la trascrizione nei registri di cittadinanza dell'ordinanza del Tribunale, mentre quella degli atti di Stato civile trasmessi, non dovrebbe essere eseguita senza la relativa richiesta anche cumulativa, che sconta una marca da bollo da Euro 16,00=.


 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it