Ricordiamo che fra i servizi per i Soci Individuali e i Comuni iscritti in Quota D ed E è disponibile l'Archivio Quesiti Risolti (a sinistra): una banca dati di migliaia di risposte degli esperti Anusca sempre aggiornata e in quotidiano arricchimento.
Se invece hai perso qualche uscita nelle settimane precedenti puoi cercala nell'Archivio dei Quesiti della Settimana (a destra).
DOMANDA:
Si chiede se si può procedere alla trascrizione degli atti in oggetto indicati, in assenza del passaggio in giudicato della sentenza? Inoltre può l'avvocato dichiarare l'assenza di impugnazione o la certificazione di mancata impugnazione? O la stessa certificazione deve essere rilasciata dal cancelliere del Tribunale? Come procedere?
RISPOSTA: (a cura di Tiziana Piola)
Il caso che ha portato alla decisione della Cassazione n. 2281/2025 , ha avuto origine da un decreto del Tribunale di Treviso, n. 2146 del 14 febbraio 2023, che non aveva ritenuto sufficiente il certificato di non interposto appello, decisione confermata dalla Corte di appello di Venezia, con decreto n. 1767 del 9 agosto 2023, ed è questo quello che viene impugnato ed annullato dalla Cassazione n. 2281/2025: occorre sottolineare come l'ufficiale di stato civile avesse dato seguito alle decisioni di primo e secondo grado che avevano respinto il ricorso di parte, quindi la linea seguita dall'ufficiale di stato civile era stata dettata dall'applicazione delle decisioni dei giudici di merito.Un confronto e un approfondimento tra gli esperti Anusca hanno permesso di esaminare l'orientamento espresso dalla Cassazione, giungendo concordemente alla conclusione che l'ordinanza non mette in discussione la necessità del passaggio in giudicato, bensì le modalità con cui deve essere fornita la prova della sua definitività e della non impugnabilità (aspetto che, dopo la riforma Cartabia, riguarda anche le sentenze).Non era in discussione se l'ordinanza fosse effettivamente passata in giudicato - circostanza che avrebbe portato la Cassazione a riflettere anche sulla necessità di tale passaggio - quanto piuttosto se il documento presentato fosse idoneo a dimostrare tale condizione. La Cassazione riconosce che la prova del passaggio in giudicato possa essere fornita anche attraverso il certificato di non interposto appello, senza però escludere la necessità di attestare che non vi siano state impugnazioni. L'ufficiale di stato civile potrà richiedere all'avvocatura di Stato l'attestazione della non impugnazione, ma prima della risposta non potrà provvedere alla trascrizione della sentenza. E' fondamentale comunicare agli interessati che è stato avviato il procedimento di verifica del passaggio in giudicato, come solitamente lo stesso avvocato afferma.Non è sufficiente la dichiarazione dell'avvocato in quanto non ha alcun potere certificativo.
Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it