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DOMANDA:
Una cittadina affetta da SLA vorrebbe fare la DAT, ma non è in grado di essere trasportata presso l'ufficio di stato civile e quindi di presentarsi "personalmente"; tuttavia riesce a parlare, è capace di intendere e volere, nella sua attuale carta d'identità è indicata "impossibilita alla firma ma non è sicura di riuscire a firmare la DAT e la richiesta di iscrizione nel registro comunale.
QUESITI:
1) Nell'ipotesi che la signora riesca in qualche modo a firmare la DAT, ma non riesca a presentarla "personalmente" all'ufficio di stato civile, un ufficiale di stato civile può recarsi al domicilio della signora per il ritiro della DAT o l'articolo 4 comma punto 6 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, è tassativo ("consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio di stato civile")?
2) Se la signora non è in grado di firmare la DAT nella forma della scrittura privata non autentica, l'ufficio di stato civile è impossibilitato a ricevere la DAT e quindi non ha competenza in materia e deve rivolgersi ad un notaio per fare un atto pubblico o una scrittura privata autentica?
3) Nell'ipotesi di DAT redatta tramite NOTAIO (atto pubblico o una scrittura privata autentica), la competenza è in esclusiva del notaio ai sensi D.M. 10/12/2019 oppure la DAT può essere consegnata all'ufficio di stato civile? in questo caso, chi deve fare la consegna: il notaio o personalmente il disponente?
4) In ultima ipotesi, ovvero in caso di VIDEOREGISTRAZIONE, chi è compente a consegnare il video a ricevere il video: il notaio? l'ASL? lo stato civile? inoltre con quali modalità deve essere consegnato il video: personalmente dal disponente presso l'ufficio di stato civile/notaio? via email/pec? e se il disponente è immobilizzato al proprio domicilio e non può presentarsi in alcuno dei predetti uffici?
RISPOSTA: (a cura di Lorella Capezzali)
L'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, prevede che la DAT sia consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Il disponente deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere. Un soggetto gravemente disabile che non è in grado coscientemente di esprimersi non potrà utilizzare la DAT e le scelte terapeutiche verranno effettuate dai familiari o aventi titolo Qualora il soggetto interessato sia in grado di esprimere una propria volontà, potrà rivolgersi ad un notaio se non in grado di presentarsi all'Ufficio di Stato Civile oppure tramite un medico potrà videoregistrare la DAT, il quale la trasmetterà alla Banca Nazionale DAT direttamente. L'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, al comma 8, disciplina le ipotesi di soggetti che si trovino in condizioni fisiche tali da non potersi recare presso l'ufficio di stato civile prevedendo che "Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare". Per tali situazioni l'ufficiale di stato civile non ha competenza alla ricezione, ribadita anche dalle disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale. Altri strumenti più idonei come le videoregistrazioni o l'utilizzo di altri dispositivi consentiranno al paziente, e non al disponente, di esprimere la DAT che non andrà trasmessa all'ufficiale di stato civile, ma presentata direttamente al sanitario o alla struttura sanitaria. La problematica è stata chiarita anche dal Ministero della Salute che nel sito della banca dati nazionale DAT scrive: "ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE VIA PEC ALLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE DAT RACCOLTE DAGLI UFFICI DELLO STATO CIVILE DEI COMUNI - Modalità di alimentazione via PEC della Banca Dati Nazionale DAT - Gli Ufficiali di stato civile dei Comuni, deputati alla raccolta delle DAT, per trasmettere le DAT alla relativa Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell'eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, ove il disponente abbia fornito il consenso alla sua trasmissione. L'Ufficiale di stato civile del comune informa la persona che le DAT sono trasmesse in elettronico alla Banca dati nazionale presso il Ministero della salute, quindi acquisisce la DAT redatta in forma scritta e tutte le informazioni richieste al fine di procedere alla corretta compilazione del modulo online". Potrà trovare opportuni chiarimenti nelle FAQ e nelle indicazioni del Ministero della Salute nel sito istituzionale della banca dati nazionale DAT al seguente link.
Nelle FAQ è presente la seguente risposta: "La DAT si può esprimere in alternativa:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l'originale
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata)
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili).
Si esclude quindi la possibilità per gli Ufficiali di Stato Civile di ricevere DAT in un formato diverso dalla scrittura privata semplice espressa in forma scritta dal disponente e consegnata da questo personalmente all'USC del comune di residenza presso il Municipio. Pur comprendendo la situazione di estremo disagio del cittadino, nel caso esposto il soggetto è un paziente che, stante la malattia, potrà ricorrere alla videoregistrazione dalla DAT con l'assistenza di un medico che trasmetterà la stessa direttamente alla Banca dati nazionale. Dopo la doverosa premessa si risponde nell'ordine:
1) l'Ufficiale di stato civile può recarsi al domicilio della signora per il ritiro della DAT in quanto l'articolo 4 comma punto 6 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, è tassativo e riferito ad un disponente in cista di una eventuale futura incapacità e non di un paziente che potrà videoregistrare la DAT con il supporto di un medico che la trasmetterà a sua volta alla Banca Dati Nazionale;
2) la signora potrò rivolgersi al notaio o ad un medico;
3) la DAT redatta da notaio o da questi autenticata verrà trasmessa alla banca dati nazionale dal notaio stesso;
4) la video registrazione, in base a quanto indicato nel sito della banca dati nazionale DAT verrò registrata dal medico che la trasmetterà alla banca dati stessa.
Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it