Quesito della Settimana
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Cremazione resti mortali

DOMANDA:
In una tomba di famiglia del locale cimitero comunale sono tumulate le salme del titolare della concessione dell'area cimiteriale, della mamma e della sua prima moglie. Ora la vedova di seconde nozze chiede la possibilità di procedere con la cremazione dei resti mortali della mamma e della prima moglie: lei ovviamente non è parente delle stesse: si chiede chi sono i parenti che possono dare l'assenso alla cremazione dei resti ed in mancanza di tali parenti come poter procedere con il rilascio dell'autorizzazione alla cremazioni di detti resti mortali.

RISPOSTA: (a cura di Lorella Capezzali)
Possono disporre delle spoglie mortali del defunto i parenti con un ordine gerarchico rispetto alla prossimità di parentela e ove ci siano più parenti dello stesso grado si dovrebbero coinvolgere tutti. In materia di cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione per spoglie tumulate da oltre 20 anni o inumate da oltre 10 anni), la disposizione di riferimento a livello nazionale è l'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 130/2001 che riserva specificatamente tale possibilità agli aventi titolo come individuati all'art. 3, comma 1, lettera b) n. 3 della stessa L. 130/2001. La concessionaria delle sepolture, come tale, non ha diritto di disporre dei defunti se non ha una parentela più prossima agli stessi dovendo pertanto coinvolgere necessariamente eventuali aventi titolo. Se gli aventi titolo si dovessero opporre, sarà rifiutata l'autorizzazione alla cremazione. In assenza si aventi titolo che si palesino per disporre dei resti mortali si potrà procedere con la cremazione d'ufficio secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni.
Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it


