Quesito della Settimana
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Residenza di soggetto cancellato per irreperibilità e ricoverato in struttura

DOMANDA:
Si chiede a quale Comune competa l'iscrizione in anagrafe di soggetto cancellato per irreperibilità da questo Comune a ottobre 2025 attualmente dimorante in Comunità terapeutica in altro Comune dal 12/02/2026. La Comunità, ove il soggetto è domiciliato ma non residente in quanto trattasi di soggiorno temporaneo, chiede a noi l'iscrizione " fittizia" senza fissa dimora affichè il soggetto possa accedere ai servizi ASST. Si chiede se non sia l'altro Comune a doverlo iscrivere " senza fissa dimora" in quanto Comune in cui dimora attualmente il soggetto al momento della richiesta da parte della Comunità.

RISPOSTA:(a cura di Andrea Antognoni)
Il diretto interessato, e in particolare i servizi sociali o socio-sanitari competenti, che cioè lo hanno in carico, devono provvedere a rendere la dichiarazione di residenza secondo il criterio che risulta maggiormente aderente alla realtà e anche all'interesse di questa persona. In linea generale, la dimora in comunità terapeutica non è soggetta ad alcuna particolare limitazione (che invece sussiste per le case di cura ai sensi dell'art. 10-bis del DPR 223/1989), pertanto la temporaneità (a meno che la persona ovviamente non stia uscendo nel giro di qualche giorno o settimana) NON incide minimamente sul diritto a stabilirvi la residenza per dimora abituale. Ovviamente, come detto all'inizio, i servizi sociali o socio-sanitari competenti potrebbero anche fare un'altra valutazione, applicando - avendo loro il quadro generale relativo alla situazione di questa persona - il criterio più flessibile del domicilio, ovvero dei legami con un Comune, che rappresenta quello di riferimento per il cittadino che si trovi in una particolare situazione di precarietà. Da questo punto di vista, i servizi competenti potranno scegliere quale sia questo Comune, che normalmente ricade sul Comune in cui operano gli stessi servizi, o - se diverso - previo accordo tra i servizi competenti, potrebbe anche ricadere sul Comune in cui è localizzata la struttura. Non vi è quindi una regola rigidamente applicabile ma la situazione va gestita di comune accordo con i servizi competenti. Se la richiesta viene avanzata a voi, chi vi fa la richiesta deve attestare la precarietà della dimora abituale e soprattutto il legame (domicilio) con il vostro Comune, indipendentemente dal fatto che foste l'ultimo Comune di residenza (elemento del tutto irrilevante).
Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it


