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Quesito della Settimana

 
 

Ogni settimana Anusca propone un quesito scelto tra i più interessanti risolti dai nostri Esperti.

 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che fra i servizi per i Soci Individuali e i Comuni iscritti in Quota D ed E è disponibile l'Archivio Quesiti Risolti (a sinistra): una banca dati di migliaia di risposte degli esperti Anusca sempre aggiornata e in quotidiano arricchimento.

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Convenzione accesso anagrafe locale.

 
 
 

DOMANDA:

 

Se, dopo il subentro di tutti i comuni italiani in ANPR e in attesa degli accordi tra ministeri per l'accesso ai dati ANPR, è ancora possibile sottoscrivere convenzioni tra comuni e Pubbliche Amministrazioni, in particolare tra Comune e stazione locale dei Carabinieri per l'accesso alla banca dati LOCALE ex articolo 62 del CAD. Gli articoli 14 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ancora in vigore quindi il Comune rimane ancora titolare dei propri dati locali? In caso affermativo è necessario acquisire il parere del PDO? È necessario inviare la delibera di Giunta con lo schema di convenzione ad enti superiori e se sì quali, ipotizzate che tarderanno ancora gli accordi ministeriali per l'accesso ai dati di ANPR con le stazioni dei carabinieri?

 
 
 

RISPOSTA: (a cura di Noemi Masotti)

 

L'articolo 62 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilisce: "3. ... I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto". L'articolo 50-ter a sua volta disciplina la "Piattaforma Digitale Nazionale Dati".
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati".
Tutto ciò premesso, è pertanto necessario invitare gli enti richiedenti ad adeguarsi a tale evoluzione delle modalità di accesso alle informazioni anagrafiche. In attesa della completa implementazione, al fine di non interrompere lo svolgimento di servizi istituzionali, è possibile prorogare o stipulare convenzioni per l'accesso alla sola banca dati comunale la quale a sua volta deve risultare allineata con ANPR. Per quanto riguarda nello specifico l'accesso da parte delle Forze dell'Ordine, il Ministero dovrebbe procedere con uno specifico accordo/convenzione a livello nazionale, così come è avvenuto con il Ministero della Giustizia per l'accesso ad ANPR da parte dei Tribunali. Non abbiamo però notizia delle tempistiche di tale implementazione.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Questo quesito è stato liberamente tratto da uno dei quesiti a cui gli Esperti ANUSCA rispondono on line a tutti gli associati. Nel caso in cui gli utenti ravvisassero degli errori o delle imprecisioni, sono pregati di comunicarlo via mail a: coordinamentoquesitionline@anusca.it