"Il riconoscimento, secondo i parametri previsti dagli artt. 5, comma 6 e 19, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 nonché quanto stabilito nell'art. 32 del d.lgs n. 251 del 2007, della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi verificare, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, se il rimpatrio possa determinare la privazione, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani." (Fonte: Inserito in data 5 marzo 2018 sul sito web Corte Cassazione)
- cfr. Sentenza della Corte d Cassazione n. 4455 del 23/02/2018
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