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elettorale

Cosa è il tagliando antifrode? Il Ministero dell'Interno risponde:
"Le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando antifrode" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna (art. 31, comma 6, e art. 58 del d.P.R. n. 361/57, come sostituito dall'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 165/2017)".
Si riporta l'art. 1 comma 18 della citata Legge n. 165/2017 concernente la scheda elettorale:
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato ninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».
19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;
d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna». 
- Per i fac simili v. allegati n. 3 e 4 citata legge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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