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  5. Atti di stato civile: la rettifica da parte del Tribunale
stato civile

Chiunque interessato può chiedere la rettifica di un atto dello stato civile o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato oppure opporsi al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.
Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le stesse procedure.
Competente è il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l'adempimento. ( cfr. Artt. da 95 a 101 DPR 3 novembre 2000 n. 396 - sito del Tribunale di Milano).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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