In sede di aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio, al fine di assicurare la regolarità delle future consultazioni elettorali e referendarie, "è essenziale mantenere l'iscrizione solo di coloro che siano risultati idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, i nominativi di coloro che siano incorsi in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53", solo per "gravi inadempienze" si intendono non solo i casi di mancato completamento delle operazioni di scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione dei verbali, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni elettorali, la non osservanza di prescrizioni di legge o circolari ministeriali..." - .cfr. Circolare Prefettura UTG di Avellino n. 2571/S.E. del 27 luglio 2017.
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