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stato civile

Si riporta la notizia flash di particolare interesse in materia di acquisto cittadinanza italiana - i chiarimenti del Ministero dell'Interno concernenti l'art. 13 della legge n.91/1992:

"Riacquisto della cittadinanza italiana (art. 13 legge 91/1992): la circolare del Ministero dell'Interno

In data 27 aprile 2017 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha fatto pervenire ai Comuni attraverso le locali Prefetture una Circolare avente per oggetto il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992.
Il Ministero, nella Circolare, puntualizza alcuni aspetti della procedura di riacquisto previsti dalla lettera c) dell'art. 13, ossia il riacquisto volontario della cittadinanza italiana attraverso la dichiarazione da effettuarsi o innanzi al Console o innanzi all'ufficiale dello stato civile italiano alla condizione imprescindibile della residenza in Italia.
Nel primo caso la residenza dovrà essere trasferita in Italia entro un anno dalla dichiarazione resa innanzi al Console, mentre nel secondo caso la residenza sarà presupposto per rendere la dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile italiano.
Nel caso in cui il trasferimento in Italia non venga effettuato entro l'anno la dichiarazione resa innanzi al Console rimarrà priva di effetti, diversamente il Console dovrà redigere l'esito dell'accertamento sulla sussistenza delle condizioni  per il prodursi degli effetti, provvedimento che dovrà essere poi trascritto dall'ufficiale dello stato civile competente.
Il Ministero infine sottolinea l'importanza della comunicazione da effettuarsi alle Prefetture  riguardo agli ex concittadini che rientrano in Italia prevista dal comma 3 dell'art. 11 del Dpr. 572/1993: il Sindaco è tenuto a dare comunicazione al Prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il Comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti all'anagrafe della popolazione residente, entro 30 giorni dallo loro iscrizione; questo, precisa il Ministero per consentire al Ministero stesso l'esercizio del potere inibitorio previsto dallo stesso articolo 13 della legge entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto della originaria cittadinanza."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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