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stato civile

Il figlio nato da genitori non coniugati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento viene effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre, mentre se il riconoscimento del padre viene effettuato successivamente a quello della madre, il figlio può assumere il cognome del padre o aggiungendolo o anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
In questa ultima ipotesi, i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente ovvero del luogo di nascita del figlio e il tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio.
Fonte: sito del tribunale di Milano - Come fare per "attribuzione cognome"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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