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  5. Stato civile: quesito in tema di RICONOSCIMENTO.
stato civile

Si riporta un quesito e relativa risposta pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno Dip. Servizi Demografici pubblicato in data 06/03/2008:"
Domanda : Si e' creata questa situazione: anno 2005 nascita nel nostro ospedale la madre e' sprovvista di documenti di identificazione si dichiara CC nata a ZZ il 2/12/1989 non essendo in grado di essere identificata anche a mezzo di 2 testimoni, la denuncia di nascita viene effettuata dal solo padre naturale quindi figlio con solo la paternità. Successivamente la stessa si presenta ai nostri uffici munita di passaporto per fare il riconoscimento materno, ma dal passaporto risultano nome e cognome luogo e data di nascita diversi da quelli che la stessa aveva inizialmente dichiarato in Ospedale e quindi segnalati sulla assistenza al parto. Quando le e' stata fatta notare la discordanza dei dati anagrafici ha dichiarato che in sede di ricovero ospedaliero aveva dato i dati di sua sorella,. Si chiede pertanto,se sia possibile o no procedere a detto riconoscimento. Inoltre la stessa e' di nazionalità croata, sentito per iscritto il consolato lo stesso per quanto riguarda la capacita' al riconoscimento previsto dall'art.35 L.218/95 e' stato molto vago, in quanto per loro la madre e' sempre certa o meglio la risposta e' stata che per la legislazione croata la madre di un bambino e' colei che lo ha partorito.

Risposta : Occorre preliminarmente ricordare che chi intende effettuare il riconoscimento, deve dimostrare che non sussistono ostacoli od impedimenti (art. 42 DPR 396/2000): a tal fine, se la donna è cittadina straniera, la capacità al riconoscimento dovrà essere attestata dalla competente autorità del suo Stato. Se il figlio è cittadino italiano (aspetto di grande rilievo, non indicato nell'esposizione del quesito), le condizioni per il riconoscimento saranno quelle previste da nostro ordinamento, se, invece, il figlio è straniero (in quanto il padre che lo ha riconosciuto è cittadino straniero ed ha trasmesso la propria cittadinanza al figlio) le condizioni per il riconoscimento saranno quelle previste dalla legge nazionale del figlio (art. 35 legge 218/1995) ed, in tal caso, dovrà essere presentata attestazione dalla quale risulti l'ammissibilità del riconoscimento secondo tale legge. In presenza di tali documenti ed in assenza di impedimenti inderogabili secondo il nostro ordinamento, l'ufficiale dello stato civile sarà tenuto a ricevere la dichiarazione di riconoscimento della donna: infatti, non è sua competenza effettuare accertamenti sulla veridicità del riconoscimento ma, semplicemente, iscrivere la dichiarazione di riconoscimento. Tuttavia, risultando una situazione di possibile dichiarazione falsa resa a pubblico ufficiale, con la conseguente ipotesi di reato, l'ufficiale dello stato civile redigerà un dettagliato rapporto al Procuratore della Repubblica affinché valuti secondo la propria competenza ed adotti i provvedimenti che riterrà opportuni. Area III - Stato Civile "