In base alla destinazione diversi sono i documenti per viaggiare:
- per viaggi in Italia è sufficiente l'esibizione di uno dei documenti di identificazione indicati all'articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ("Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato").
- per viaggi all'estero ovvero in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l'interessata/a deve essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere e precisamente:
" a) la carta d'identità valida per l'espatrio, cosi come specificamente previsto dall'articolo 3, del TULPS;
b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo, disciplinato dall'articolo 20 della medesima fonte normativa);
c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione; nel caso dell'Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere AT/BT), nonché il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, specificamente previsto dall'Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto."
Per approfondimenti si rimanda al sito della Polizia di Stato.