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  5. Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 - Pubblicazione sulla G.U. dei decreti presidenziali di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati -Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali
elettorale

Si riporta dal sito della Prefettura UTG di Avellino la Circolare del12/2/2008 prot.743/S.E. ad oggetto :" Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 - Pubblicazione sulla G.U. dei decreti presidenziali di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati -Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali .
Si comunica che nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2008 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 19 e 20, entrambi in data 6 febbraio 2008, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione elettorali per i giorni di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008.
La medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i due decreti presidenziali, in data 6 febbraio 2008, con i quali è stata disposta, distintamente per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati, l'assegnazione del numero dei seggi spettanti rispettivamente alle regioni e alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero.
Tanto premesso si dispone l'immediato inizio, in tuttii Comuni della provincia, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32 - quarto comma - del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni.
Ai fini della regolare esecuzione di tale revisione, codesti Responsabili degli Uffici Elettorali, nella qualità di ufficiali elettorali, procederanno subito, e comunque non oltre mercoledì 20 febbraio prossimo, ottavo giorno antecedente quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, acancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro Comune la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate per telegrafo, non oltre il predetto termine del 20 febbraio, al Comune di immigrazione, per consentire a quest'ultimo la tempestivaiscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.
Il Comune di emigrazione dovrà indicare, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (articolo 4 del DPR 8 settembre 2000, n. 299).
Entro giovedì 28 febbraio prossimo, giorno in cui le SS.LL. provvederanno a far affiggere i manifesti di convocazione dei comizi, i Responsabili degli Uffici Elettorali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste degli elettoriimmigrati già cancellati da altri Comuni.
Come reso noto con circolare n. 136/SE del 18 aprile 2005, ai sensi dell'art. 32, commi quinto e sesto, del D.P.R. n. 223/67, come modificato dall'art. 7-quinquies della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, i Comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura degli ufficiali elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro Comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, non dovranno più notificare direttamente agli elettori interessati, a mezzo del servizio postale o avvalendosi degli appositi modelli, l'avvenuta cancellazione o iscrizione, bensì dovranno depositare i relativi provvedimenti nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del Sindaco da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Resta inteso che, come già detto, il Comune di emigrazione dovrà, comunque, dare notizia dell'avvenuta cancellazione al Comune di immigrazione, ai fini della conseguente iscrizione, da parte di quest'ultimo, nelle proprie liste, dell'elettore interessato, utilizzandosi altresì il modello 3/D/a allegato alla richiamata circolare n. 136/SE del 18.4.2005, opportunamente letta in combinato disposto alle aggiornate direttive di cui alla circolare 734/SE del 9 gennaio 2008.
Sino all'anzidetto termine del 28 febbraio 2008 codesti Responsabili degli Uffici Elettorali dovranno provvedere anche allecancellazioni previste dall'art. 32 - primo comma -numeri 2 e 3 delT.U. n. 223/67 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonchèalle variazioni per cambio di abitazioneai sensi dell'art. 41 del medesimo Testo Unico.
Entro domenica 9 marzo 2008, decimo giorno successivo a quello di affissione del predetto manifesto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, codesti ufficiali elettorali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel primo giorno fissato per la votazione (e, cioè, domenica 13 aprile 2008) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla Commissione Elettorale Circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio e depositando la terza copia nella segreteria del Comune.
Entro venerdì 14 marzo 2008, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32 - quarto comma - del DPR n. 223/67 e successive modificazioni, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32 - primo comma - numero 5 - concernente l'acquisto del diritto di voto permotividiversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto stesso per la cessazione delle cause ostative.
Entro sabato 29 marzo 2008, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.
Si pregano le SS.LL. di vigilare assiduamente affinchè i Responsabili degli Uffici Elettorali, nella loro qualità di Ufficiali Elettorali, provvedano agli anzidettiadempimenti con la massima regolarità e speditezza ed in modo che in ogni casole cancellazioni per emigrazione siano sospese al suindicato giorno di mercoledì 20 febbraio 2008 allo scopo di evitare che gli elettori possano restare privati del diritto di voto. Con l'occasione si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. medesime anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del DPR 8.9.2000, n. 299, concernente le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste elettorali.
Si fa inoltre riserva di ulteriori specifiche istruzioni concernenti adempimenti aggiuntivi alla revisione delle liste elettorali in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sul voto per corrispondenza dei cittadini italiani all'estero.
Si resta in attesa, infine, di ricevere con ogni urgenza, una volta provveduto, i verbali delle suindicate revisioni.