Le norme di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevedono l'automatica efficacia in Italia delle sentenze straniere a condizione che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano.
Per quanto attiene la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L'Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato.
Al fine della sua trascrizione in Italia, l'interessato dovrà esibire oltre ad un documento di identità in corso di validità allegato all'istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 22 del suddetto Regolamento.
Per approfondimento si rimanda al sito degli affari esteri e della cooperazione internazionale.