La Prefettura UTG di Avellino con propria circolare del 23 marzo 2016 Prot.n.2228 S.E. richiama l'attenzione al pieno rispetto su quanto
previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361" il quale dispone che, dalla settimana
precedente la data fissata per le consultazioni elettorali e fino al termine delle relative
operazioni, dovrà essere sospesa la concessione di sovvenzioni ed elargizioni a favore dei
singoli cittadini e di Enti pubblici e privati, ad eccezione delle ordinarie erogazioni di istituto,.
Non rientrano nel divieto le provvidenze economiche dovute a soggetti privati in
conseguenza di disposizioni di legge ovvero di ordinanze connesse ad eventi calamitosi per i
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge. 24 febbraio 1992, n.225."