Dal sito Linea Amica PA
la risposta sulla valenza legale della posta elettronica certificata
Domanda: L'invio di una richiesta ad una pubblica amministrazione tramite la posta elettronica certificata ha valenza legale?
Risposta:
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un servizio di posta elettronica che somma, alle comuni funzioni di questo servizio, una prova legale dell'avvenuta ricezione del messaggio, della data e dell'ora di invio e di consegna del messaggio e dell'integrità del messaggio consegnato (in caso di manomissione, infatti, il destinatario è avvertito dell'anomalia).
Nel momento in cui il messaggio viene recapitato nel mail box del destinatario il gestore invia al mittente una ricevuta, firmato digitalmente, con cui questi elementi vengono certificati. Nel caso in cui non sia stato possibile recapitare i messaggio, il gestore invia nella casella di posta del mittente un avviso di mancato recapito in cui sono indicati i motivi del mancato recapito.
I livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza sono stabiliti dalla legge; la garanzia di questi elementi attribuisce valore legale alla PEC che viene equiparata ad una raccomandata con avviso di ricevimento. Sono, quindi, opponibili a terzi le operazioni di invio e ricezione di un messaggio.
L'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, attribuisce inoltre, a particolari condizioni, ulteriori effetti legali nei confronti della PA. In base a questa normativa sono valide le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.Si tratta, in particolare, della posta elettronica gratuita al cittadino (postacertificat@) e delle c.d. PEC ID (conformi ai requisiti indicati dal DPCM 27 settembre 2012) reperibili sul mercato. L'invio di istanze e dichiarazioni alla PA attraverso queste particolari tipologie di posta certificata, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica (come stabilito dall'art. 61 DPCM 22 febbraio 2013).