I Sindaci, Ufficiali di stato civile, non possono trascrivere nei propri registri di stato civile gli atti relativi ai matrimoni contratti all'estero da parte di persone dello stesso sesso. Con Sentenza N. 04899/2015 REG.PROV.COLL
- N. 04547/2015 REG.RIC - il Consiglio di Stato Sezione Terza - conferma l'annullamento di dette trascrizioni da parte dei Prefetti. In primo luogo " ....si tratti di atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza), il matrimonio omosessuale deve, infatti, intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio". Inoltre, come si evince dall'art. 64 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile approvato con dpr. n. .396/2000, che elenca in modo tassativo gli elementi e i contenuti formali e sostanziali prescritti per la trascrivibilità dell'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile ha il potere (rectius: il dovere) "di controllarne la presenza, prima di procedere alla trascrizione dell'atto (da valersi quale atto dovuto, pur a fronte della sua natura dichiarativa, e non costitutiva, solo se ricorrono tutte le condizioni elencate nella predetta disposizione). Ne consegue che il corretto esercizio della predetta potestà impedisce all'ufficiale dello stato civile la trascrizione di matrimoni omosessuali celebrati all'estero, per il difetto della condizione relativa alla "dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie", prevista dall'art.64, comma 1, lett. e), d.P.R. cit., quale condizione dell'atto di matrimonio trascrivibile (così come dall'art.16, d.P.R. cit., rubricato "Matrimonio celebrato all'estero", che utilizza, evidentemente, la dizione "sposi" nell'unica accezione codicistica, codificata all'art.107 c.c., di marito e moglie)."
Viene ribadito il potere di vigilanza da parte del Prefetto nei confronti del Sindaco che esercita la funzione statale della regolare tenuta dei registri di stato civile solo quale organo delegato nella sua veste di Ufficiale di Governo (art. 54, c.3, d.lgs. n. 267/2000). "Il particolare modello organizzativo in esame implica che la titolarità della funzione resta intestata all'amministrazione centrale (e, segnatamente, al Ministero dell'interno) e che il Sindaco la esercita solo quale organo delegato alla legge. Un ulteriore corollario della titolarità statale della funzione atinente alla tenuta dei registri di stato civile è che il Sindaco resta oggetto, nell'esercizio delle pertinenti funzioni, alle istruzioni impartite al Ministero dell'interno, alle quali è tenuto a conformarsi (art.54, comma 2, d.lgs. cit. e art.9, comma 1, d.P.R. cit.). La potestà di sovraordinazione dell'Amministrazione centrale sull'organo per legge delegato all'esercizio di una sua funzione si esplica, poi, per mezzo dell'assegnazione al Prefetto, che esercita istuzionalmente l'autorità del Ministero dell'interno sul territorio, dei poteri di vigilanza sulla tenuta degli atti dello stato civile (art.9, comma 2, d.P.R. cit.) e di sostituzione al Sindaco, in caso di sua inerzia nell'esercizio di taluni compiti (art.54, comma 11, d.lgs. cit.)."
- Sentenza N. 04899/2015 REG.PROV.COLL - N. 04547/2015 REG.RIC - Consiglio di Stato - Sezione Terza
Sul tema si veda anche lo studio pubblicato sul sito e a cura del Consiglio del Notariato:
- Studio Internazionale Europa2020 n. 1-2015/E2020 - La rilevanza notarile dei matrimoni omosessuali contratti all'estero