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Con la legge 6 maggio 2015, n. 55  è stata modificata la legge sullo scioglimento del matrimonio  di cui alla  legge n. 898 del 1970 in particolare e' stato anticipato sia  il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio che il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e stabilito una disciplina transitoria. Gia' con  il decreto-legge n. 132 del 2014  si e' semplificato il procedimento di separazione e di divorzio con  la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello stato civile.  Dal sito della Camera dei deputati si riporta un'interessante scheda in materia di divorzio breve:
"La legge n. 55 del 2015 riduce in primo luogo il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra separazione e divorzio.
Se la legge del 1970 prevedeva che ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni dovessero essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, la riforma,
- nelle separazioni giudiziali:
riduce da 3 anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
- nelle separazioni consensuali:
riduce a 6 mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
La legge anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. In precedenza, lo scioglimento della comunione si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La riforma:
nella separazione giudiziale, anticipa lo scioglimento della comunione legale al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, anticipa lo scioglimento alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè  omologato.
E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

La legge, infine, disciplina la fase transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto (fonte: Camera dei Deputati) .




 
 
 
 
 
Valentini Alessio.