L'Art. 262del c.c. Cognome del figlio ((nato fuori del matrimonio)). (dal sito normattiva) cosi' recita:
"Il figlio ((...)) assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio ((...)) assume il cognome del padre.
((Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo,
anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.))
((Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo
comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o
sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.))
Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa ((l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento)). (105)
AGGIORNAMENTO (105)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il
riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale".
- il fac simile di istanza del Tribunale di Firenze