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legislazione

Entro il 12 ottobre tutte le PA dovranno adeguarsi a quanto previsto dal DPCM
03/12/2013 recante "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -40bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", sostitutive di quelle previste con il DPCM 31 ottobre 2000, in particolare:
- Manuale di gestione obbligatorio e flussi documentali: provvedere alla redazione del manuale di gestione il quale, in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 citato DPCM deve essere pubblicato dalle PA sui rispettivi siti istituzionali;
- Registrazione documenti informatici: In base al l'art. 18 del citato DPCM ogni messaggio ricevuto o spedito da un'area organizzativa omogenea dovrà corrispondere un'unica operazione di
registrazione di protocollo. A tale registrazione devono essere associate le ricevute generate dal sistema di protocollo informatico e, in caso di registrazione di messaggi di PEC spediti, anche i dati  - Requisiti minimi di sicurezza: devono adeguarsi alle misure di sicurezza previste dagli artt. 31-32-33-34-35-36 e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Inoltre, dal 15/10/2015 una copia del registro giornaliero del protocollo informatico deve
essere firmato ed inviato in conservazione sostitutiva.
Dal sito Agid: il protocollo informatico







 
 
 
 
 
Valentini Alessio.