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Il Garante della Privacy ricorda quali dati siano fruibili da parte dei candidati dei cittadini italiani residenti all'estero per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero:"
"Registro dei provvedimenti
n. 165 del 19 marzo 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";
VISTA la richiesta di parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito Ministero degli Esteri) del 2 ottobre 2014, in merito al regime da riservare agli elenchi dei cittadini residenti all'estero che hanno manifestato la volontà di partecipare alle elezioni dei Comitati degli Italiani all'Estero (Comites), ai sensi del decreto legge n. 109, del 1 agosto 2014, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 1 ottobre 2014;
VISTE le note del 13 novembre 2014 e del 10 marzo 2015, e gli elementi emersi nel corso dell'incontro del 10 dicembre 2014 con alcuni rappresentanti del Ministero degli Esteri;
VISTO il decreto legge n. 67 del 30 maggio 2012, recante "Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero", convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2012, n. 118, come modificata dall'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 109 del 1 agosto 2014;
VISTA la legge n. 286 del 23 ottobre 2003, "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero";
VISTO il d.P.R. n. 395 del 29 dicembre 2003, "Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero";
VISTA la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero";
VISTO il d.P.R. n. 104 del 2 aprile 2003, "Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
VISTO il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";
VISTO il Provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale, adottato dal Garante il 6 marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 2014, disponibile in www.gpdp.it doc. web n. 3013267;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
1. Premessa.
Il Ministero degli Esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine alla possibilità, per gli uffici consolari, di trasmettere ai candidati alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) i dati dei cittadini residenti all'estero che hanno richiesto di essere iscritti nell'elenco elettorale per votare alle predette elezioni, esercitando, mediante l'iscrizione in tali elenchi, l'opzione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 67 del 30 maggio 2012 (come modificata recentemente all'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 109 del 1 agosto 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 1 ottobre 2014).
La novella normativa prevede che le elezioni dei componenti i Comites "si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'Ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni" (art. 1, comma 2 bis, decreto legge 67/2012).
Alla luce di tale modifica legislativa, quindi, il Ministero degli Esteri ha chiesto se a fronte delle richieste da parte di candidati, scaduto il predetto termine di trenta giorni, sia possibile rilasciare l'elenco contenente i dati personali dei cittadini residenti all'estero che hanno esercitato la c.d. opzione - che cioè hanno fatto pervenire al consolato la domanda di iscrizione nell'elenco elettorale. Il Ministero ha, inoltre, evidenziato che la richiesta di tale elenco si fonda sulla prospettata esigenza dei candidati di escludere dalla propaganda elettorale coloro che, non avendo esercitato l'opzione, "abbiano implicitamente manifestato la volontà di non essere raggiunti da comunicazioni relative a questo evento elettorale".
2. Disciplina delle elezioni dei Comites.
Le elezioni dei componenti i Comites sono disciplinate dalla legge n. 286 del 23 ottobre 2003, "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero" e dal d.P.R. n. 395 del 29 dicembre 2003, "Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero".
I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti e la modalità di voto è per corrispondenza (art. 14 l. n. 286/2003). A tal fine, l'ufficio consolare, entro venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, provvede ad inviare agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta, e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni (art. 17 l. n. 286/2003).
Il diritto di voto per l'elezione dei Comites è riservato ai cittadini residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, iscritti nel cd. "elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero"; le modalità di formazione ed aggiornamento di tale elenco sono disciplinate mediante un rinvio alla disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (art. 13 della l. n. 286/2003; art. 5, comma 1, della l. 459/2003; artt. 1, comma 1, e 11, comma 1, del d.P.R. n. 395/2003; art. 5, commi 4, 5, 6, 7 del d.P.R. n. 104/2003).
A seguito della modifica apportata dal d.l. n. 109/2014 all'art. 1, comma 2-bis d.l. n. 67/2012, potranno pertanto esercitare il diritto di voto soltanto gli elettori, iscritti nel cd. elenco aggiornato, "che abbiano fatto pervenire all'Ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni" per l'elezione dei Comites nel termine previsto.
3. Le liste elettorali e del cd. elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione dei Comites.
Come sopra evidenziato, i termini per l'iscrizione, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto sono disciplinati dalla normativa sui Comites, mediante un rinvio alla disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
Le modalità con le quali è reso pubblico il cd. elenco aggiornato sono previste dal d.P.R. n. 395/2003. Al riguardo, "l'autorità consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per finalità politico-elettorali stabilite dalla legge" (art. 11, comma 3, d.P.R. n. 395/2003; art. 13, comma 2, l. n. 286/2003).
Si tratta di una disposizione analoga a quella generale prevista per le liste elettorali dal d.P.R. n. 223/1967. Queste ultime possono essere rilasciate a partiti, movimenti politici e singoli candidati, per finalità di comunicazione politica e propaganda elettorale, in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. "primarie").
Al riguardo, questa Autorità si è espressa in più occasioni per ribadire la liceità del rilascio e dell'utilizzo per tali finalità, non solo delle liste elettorali (art. 51, d.P.R. 223/1967 cit.), ma anche dell'elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 del d.l. n. 408/1994), delle liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. d.lg. n. 197/1996); dell'elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, d.P.R. n. 104/2003); nonchè dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione dei Comites (cfr. Provvedimento del 6 marzo 2014, doc. web n. 3013267, pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 2014).
Sulla base del quadro normativo sopra descritto, si ritiene pertanto che l'elenco "degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale" per l'elezione di Comites, essendo finalizzato allo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione del procedimento elettorale, possa essere messo a disposizione "per finalità politico-elettorali stabilite dalla legge" (art. 11, comma 3, d.P.R. n. 395/2003).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, per i profili di competenza concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali, esprime parere nei termini di cui in motivazione con riferimento alla richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in merito al regime da riservare agli elenchi "degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale" che hanno manifestato la volontà di partecipare alle elezioni dei Comitati degli Italiani all'Estero (art. 1, comma 2-bis, del decreto legge n. 67/2012, come modificato dal decreto legge n. 109/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2014)."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.