Ribadito nuovamente dal Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
con propria circolare 300/ A/744/13/101/3/3/9
del 25/01/2013 ad oggetto "Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive
modificazioni ed
integrazioni, recante modifiche al titolo IV
del
Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in
vigore dal 19 gennaio 2013. Prime
disposizioni operative" che la
patente di guida è documento valido ai fini del riconoscimento laddove precisa
"...., si precisa che la patente di
guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio
nazionale, la natura di documento di identità
personale",
come peraltro gia' disposto dall'art. 35 del dpr n. 445/2000.
Inoltre, la Polizia di Stato ad un quesito in merito rispose:
Domanda n.2081: Vorrei sapere se la nuova patente formato card può essere considerata un
documento di identità.
Risposta: La patente di guida, anche nel nuovo
formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli
effetti. L'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato "Regolamento
per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza", prevede che l'identità personale possa essere dimostrata con
ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida" (fonte: http://www.poliziadistato.it/faq/view/20751/)
il citato art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" cosi' recita:
"Documenti di identita' e di
riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel
presente testo unico viene richiesto
un
documento di identita',
esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente
ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti
alla carta di identita' il passaporto, la
patente di guida,
la patente nautica, il libretto
di pensione, il
patentino
di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il
porto
d'armi, le tessere
di riconoscimento, purche'
munite di
fotografia
e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d'identita' e di
riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o
l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica
istanza del richiedente".