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Ribadito nuovamente dal Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

con propria circolare 300/ A/744/13/101/3/3/9
del 25/01/2013 ad oggetto "Decreto legislativo 18 aprile 2011  n. 59 e successive

modificazioni ed
integrazioni, recante modifiche al titolo IV 
del
Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in

vigore dal 19 gennaio 2013. Prime
disposizioni operative"  che   la
patente di guida è documento valido ai fini del riconoscimento  laddove  precisa 
"...., si precisa che la patente di
guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio

nazionale, la natura di documento di identità
personale",
come peraltro gia' disposto dall'art. 35 del dpr n. 445/2000.
Inoltre, la  Polizia di Stato ad un quesito in merito rispose:  
Domanda n.2081:  Vorrei sapere se la nuova patente formato card può essere considerata un
documento di identità.
Risposta: La patente di guida, anche nel nuovo
formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli
effetti. L'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato "Regolamento
per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza", prevede che l'identità personale possa essere dimostrata con
ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida" (fonte: http://www.poliziadistato.it/faq/view/20751/)
il citato art. 35 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445  recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  cosi' recita:
"Documenti di identita' e di
riconoscimento

 

 
 1.  In tutti i casi in cui nel
presente testo unico viene richiesto


un 
documento  di  identita', 
esso puo' sempre essere sostituito dal

documento di riconoscimento equipollente
ai sensi del comma 2. (R)

 
2.  Sono  equipollenti 
alla  carta  di identita' il passaporto, la

patente  di  guida, 
la  patente nautica, il libretto
di pensione, il

patentino 
di  abilitazione  alla 
conduzione di impianti termici, il

porto 
d'armi,  le  tessere 
di  riconoscimento,  purche' 
munite  di

fotografia 
e  di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate

da un'amministrazione dello Stato.

 
3.  Nei documenti d'identita' e di
riconoscimento non e' necessaria

l'indicazione  o 
l'attestazione  dello stato
civile, salvo specifica

istanza del richiedente". 

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.