Dalla data di indizione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto "č fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attivitą di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". E' quanto ricordato con circolare n. 6129 del 20 marzo 2015 dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto disposto dall'art.9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica." Uno degli obblighi delle P.A, per le attivitą di comunicazione indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, e' la richiesta di preventivo parere all'Autoritą per le Garanzie nelle comunicazioni.
Per approfondimenti si rimanda al sito del Governo italiano Dipartimento per l'informazione e l'editoria