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legislazione

Dal sito del quotidiano Italia Oggi si riporta la news  su:"
La notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 del cpc, prevista nei casi di irreperibilità temporanea del destinatario presso la sua abitazione, è nulla se l'agente notificatore non indica le ragioni specifiche per le quali ha dovuto ricorrere a tale procedura e, soprattutto, se non dà contezza delle infruttuose ricerche del destinatario nel luogo ove doveva avvenire la notifica. Tali informazioni devono essere apposte sulla relata di notifica, per consentire, a posteriori, di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per ricorrere alla notificazione del plico con deposito presso la casa comunale, nonché il compimento di tutte le formalità ivi previste. Con queste motivazioni, che si leggono nella sentenza n. 3188/11/14 della Ctp di Bari (depositata lo scorso 12 dicembre), è stata annullata una cartella di pagamento recante iscrizioni a ruolo per oltre 2 milioni di euro. Quanto stabilito dai giudici pugliesi ricalca quello che è il pensiero della Cassazione espresso nella sentenza n. 20098 del 18 settembre 2009. In questa sentenza il collegio supremo stabilisce che per ricorrere alla procedura di cui all'articolo 140 cpc il notificatore dovrà indicare le ragioni per cui non ha proceduto secondo le forme di cui all'articolo 139 cpc descrivendo, in particolare le infruttuose ricerche del destinatario

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.