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Una delle novita' introdotte dal d.l. n.90/2014 in materia di copie di atti processuali presenti nel fascicolo informatico, l'art. 52  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con  la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recita testualmente:
" Poteri di autentica dei difensori
e degli ausiliari del giudice
 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. (( Il duplicato informatico di un
documento informatico deve essere prodotto mediante processi e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la
stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. ))
Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede
che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano
eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio
giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo'
procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa
imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di
posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»;
b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»;
c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.».
  Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dell'art. 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi
nelle note all'art. 44.
Si riporta il testo degli articoli 40, 268 e 269 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificati dalla presente legge:
"Art. 40. - Determinazione di nuovi supporti e degli
importi.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi
tecnologici, il diritto di copia e il diritto di
certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei
diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.
1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di
dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la
notificazione al destinatario non si e' resa possibile per
causa a lui imputabile.
1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal
fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e'
dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.".
"Art. 268. - Diritto di copia autentica.
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e'
dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei
casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."
"Art. 269. - Diritto di copia su supporto diverso da
quello cartaceo.
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto
diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto
forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella,
contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal
fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad
accedervi.".

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.