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stato civile

Dal Sito della Camera dei Deputati  si trascrive il testo dell' interpellanza n. 359 della seduta del 09 gennaio 2015 in materia di trascrizione matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso stesso:
"I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: 
   i sindaci di alcuni comuni italiani, tra i quali Roma, Milano, Livorno, Bologna e Udine nel corso delle ultime settimane, hanno disposto la trascrizione, nei registri dello stato civile, di atti di matrimonio, celebrati all'estero, fra persone dello stesso sesso; 
   il Ministro interpellato, con propria circolare n. 40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, ha disposto che i prefetti invitino i sindaci che hanno proceduto a trascrivere matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso a cancellarli e, in caso non vi procedano, ad attivarsi, anche in via sostitutiva, per la cancellazione, d'ufficio, delle trascrizioni «ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21-nonies della legge 241 del 1990 e dell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo n. 267 del 2001»; 
   i sindaci di alcuni comuni hanno continuato a trascrivere matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, anche successivamente all'adozione della circolare ministeriale; 
   il prefetto di Udine, nominato un commissario ad acta, il giorno 29 aprile 2014, ha proceduto ad annotare nel registro dello stato civile di Udine, a margine della trascrizione d'un matrimonio celebrato fra due donne in Sudafrica, la cancellazione da lui disposta d'ufficio; 
   investita della questione sull'individuazione dell'eventuale sussistenza di profili di responsabilità penale, in capo ai soggetti attori dell'intervento di cancellazione della trascrizione, la procura di Udine, con provvedimento di richiesta di archiviazione del 25 novembre 2014, nell'escludere la violazione di norme penali per mancanza dell'elemento soggettivo, quindi, per mancanza del solo dolo, nel merito ha, invece, esplicitamente, riconosciuto che il prefetto non ha e non aveva compiti sostanzialmente abrogativi né poteri di cancellazione che spettano ex lege all'autorità giudiziaria; 
   purtuttavia, nonostante anche la procura di Udine abbia riconosciuto che i prefetti, così come i sindaci stessi, non possono procedere alla cancellazione di atti trascritti, i prefetti di Udine, Bologna, Pordenone, Roma ed Empoli hanno proceduto ad annotare nei registri dello stato civile, a margine delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali effettuate, l'annullamento d'ufficio; 
   i prefetti, su ordine illegittimo del Ministro interpellato, stanno esercitando una funzione che è riservata chiaramente ed esclusivamente alla magistratura -: 
   se il Governo non ritenga opportuno ed urgente assumere con la massima sollecitudine le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a far cessare la situazione di sostanziale illegittimità - come confermata in premessa - che si è venuta a creare a seguito dell'adozione da parte del Ministro interpellato della circolare n. 40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014 e a disporre che i prefetti cessino immediatamente di procedere alle cancellazioni d'ufficio delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, ristabilendo così il rispetto delle prerogative costituzionalmente riservate alla magistratura. 
(2-00794) 
«Locatelli, Di Lello, Artini, Capua, Carloni, Catalano, Civati, Di Gioia, Di Salvo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Furnari, Giancarlo Giordano, Labriola, Marzano, Matarrelli, Melilla, Misiani, Molea, Nesi, Ottobre, Pastorelli, Pellegrino, Pinna, Piras, Quaranta, Rabino, Ricciatti, Schirò, Scotto, Tinagli, Vecchio, Zaratti». 
(22 dicembre 2014)C)
Dal Sito della Camera dei Deputati  il resoconto stenografico  della risposta del sottosegretario  di Stato per la giustizia  Cosimo Maria Ferri alla citata interpellanza a :
"Grazie Presidente, mi rivolgo a lei e agli onorevoli deputati. Nell'interpellanza all'ordine del giorno, l'onorevole Locatelli ed altri deputati, propugnano l'illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento d'ufficio della trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, nonché della circolare in data 7 ottobre scorso con cui il Ministro dell'interno ha dato indicazioni ai prefetti sull'esercizio del relativo potere. 
  Gli interpellanti basano tale orientamento sull'assunto che la cancellazione degli atti indebitamente trascritti nei registri di stato civile sia una funzione riservata esclusivamente all'autorità giudiziaria e non all'autorità amministrativa. A sostegno della loro posizione, come ha illustrato l'onorevole Locatelli, si cita la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine nei confronti del prefetto di Udine, nella quale l'organo inquirente - pur riconoscendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ipotizzati a carico del prefetto - ha ritenuto non conforme alla legge l'annullamento in via gerarchica, da costui disposto, delle trascrizioni di matrimoni same sex celebrati all'estero. 
  Devo immediatamente precisare che tale richiesta di archiviazione non può, ovviamente, in alcun modo fare stato, intanto perché né essa né l'eventuale provvedimento di archiviazione del GIP sono idonei ad acquisire autorità di cosa giudicata dal punto di vista tecnico e del nostro ordinamento; poi perché si tratta di un atto posto in essere da un organo che comunque non ha giurisdizione in questa materia, e, per di più, è un atto che viene formato in assenza del necessario contraddittorio. 
  Venendo, però, al merito della questione, rilevo come la normativa vigente attribuisca inequivocabilmente la funzione di stato civile alla competenza dello Stato. È questo il punto: la normativa attuale prevede che le funzioni di stato civile vengano svolte dallo Stato, che esercita questa competenza in ambito territoriale attraverso il sindaco quale ufficiale di Governo, e quindi come organo di amministrazione indiretta dello Stato medesimo. 
  In tale veste, il sindaco è tenuto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, «(...) ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno» nella sua qualità di organo avente la titolarità primaria della materia. Parimenti sintomatico dell'assenza di un'autonoma sfera di competenza del sindaco rispetto ai servizi di competenza statale è il comma successivo della medesima disposizione,Pag. 25a mente del quale «la vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto». 
  In una relazione del tipo di quella appena evidenziata, risulta quindi del tutto appropriato l'esercizio da parte del prefetto del potere di annullamento, che è tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica e concreta un rimedio di ordine amministrativo, impregiudicata la possibilità di ricorrere a strumenti di ordine giudiziario. Quindi, il prefetto esercita un proprio potere, proprio in virtù delle norme che ho cercato di illustrare, e non esiste, invece, una via giudiziaria. 
  Al contrario, sarebbe contrastante con la natura statale della funzione di stato civile e con la sua titolarità in capo al Ministero dell'interno prescrivere che quest'ultimo - e per esso il prefetto - debba rivolgersi all'autorità giudiziaria, al pari di un qualunque terzo interessato, per rimuovere gli effetti di atti posti in essere in violazione di una sua precisa direttiva da parte di chi, come il sindaco, si trova in posizione di subordinazione. 
  Del resto, relativamente alle analoghe fattispecie inerenti all'adozione di provvedimenti di annullamento disposti dai prefetti nei confronti di ordinanze sindacali di sicurezza urbana, è stata affermata, anche da parte di autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato - cito, in particolare, la sentenza n. 3076 del 2008 -, la piena legittimità dell'intervento del prefetto, proprio in ragione della pertinenza statale della materia. 
  In coerenza con queste specifiche competenze e con il loro articolato esercizio, il Ministro dell'interno, con la circolare del 7 ottobre scorso, ha sensibilizzato, quindi, i prefetti a rivolgere un formale invito ai sindaci sia al ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero, sia alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, qualora effettuate, proprio perché in contrasto con la nostra normativa statale interna, e, quindi, non solo con la norma primaria, ma anche con le circolari. 
  Alla luce delle argomentazioni appena esposte, ritengo che, allo stato, non sussistano i presupposti né per il ritiro della predetta circolare ministeriale, né per la cessazione dell'esercizio dei poteri di annullamento dei prefetti. Comunico, inoltre, che non rientra nei programmi del Governo l'adozione di alcuna iniziativa normativa nel senso indicato dagli onorevoli interpellanti. Ringrazio per l'attenzione."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.