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Dal quotidiano Italia Oggi si riporta l'articolo del 12/12/2014:"
Ai consiglieri sono vietati gli atti di gestione Quali sono i limiti delle deleghe conferite dal sindaco ad alcuni consiglieri comunali? L'ente locale può, nell'ambito della propria autonomia statutaria sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, disciplinare le deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Vale, tuttavia, il criterio generale secondo il quale il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale, il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Poiché il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando «alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori» (art. 42, comma 3, del Tuel) ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo. Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge, quali quelli previsti dall'art. 54, comma 7 (per le funzioni svolte dal sindaco nella sua attività di Ufficiale di governo) e dall'art. 31 del citato Testo unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo in caso di partecipazione alle assemblee consortili, composte «dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato». Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrà prevedere disposizioni compatibili con i suesposti principi recati dalla legge dello Stato, considerato che lo stesso statuto può integrare le norme di legge che stabiliscono il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, ma non può derogarle. Nel caso di specie, lo statuto dell'ente locale prevede che «il sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri». In merito, il Tar Toscana, con decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare «l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato». Inoltre il Consiglio di stato, con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al presidente della repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava «una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse». Va, infine, considerato che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo all'amministrazione dell'interno; pertanto gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, potranno essere fatti valere solo nelle competenti sedi amministrative ovvero giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia."
 


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.