La Segreteria Organizzativa del 27°Convegno nazionale degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale, che si terrà a Salsomaggiore dal 19 al 23 novembre, comunica l'adesione al Comitato d'Onore della manifestazione, del Presidente del Senato della Repubblica, sen. Franco Marini e del Presidente della Camera dei Deputati, on. Fausto Bertinotti.
di Renzo Calvigioni
Tra i numerosi problemi legati al flusso costantemente in crescita di cittadini stranieri, vi è quello legato alle generalità degli stessi, al cognome e nome. E' bene ricordare che, in ogni caso, il cittadino straniero, riguardo alle proprie generalità, resta soggetto esclusivamente alla legge dello Stato di appartenenza anche dopo l'evento nascita ed a prescindere dalla formazione del relativo atto: le eventuali variazioni di nome o cognome che dovessero avvenire secondo la normativa del proprio ordinamento andranno riportate anche negli atti e documenti che lo riguardano, in applicazione del principio di carattere generale sancito dall'art. 24 della legge 218/1995.
Un primo problema può verificarsi quando il nome imposto dai genitori stranieri al neonato, non risulti conforme all'ordinamento dello Stato di appartenenza: in pratica, dopo avere reso denuncia di nascita e scelto il nome per il figlio, i genitori si accorgono, nel momento in cui si recano presso il loro Consolato in Italia per l'iscrizione del minore nel proprio passaporto, che il nome che hanno attribuito non è previsto né consentito dalla legge del loro Stato e che dovranno necessariamente cambiarlo per potere ottenere che quella nascita venga riconosciuta anche nel Paese di origine. In tal caso, sarà sufficiente un'istanza di parte con allegata la certificazione consolare relativa al nome per consentire all'ufficiale dello stato civile di attivarsi per la correzione del nome: annotazione marginale, comunicazione al richiedente, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica, in applicazione della procedura prevista dall'art. 98, primo comma, del DPR 396/2000.
"Può capitare che il cittadino straniero subisca un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello Stato d'appartenenza. Nel rispetto delle indicazioni dell'art. 24 della legge 218/1995, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate negli atti anagrafici mentre, per eventuali atti di stato civile formati in Italia, si effettuerà annotazione marginale, nella quale si dovrà far risultare il cambiamento intervenuto. A tal fine si utilizzerà una formula che presenti analogia con il caso concreto." (pag. 103 del Massimario): si tratta di un orientamento pienamente condivisibile, che deve essere seguito dagli uffici demografici in presenza delle situazioni ipotizzate. Qualsiasi cambiamento avvenga nelle generalità dello straniero, in applicazione della legge del proprio Stato, dovrà essere riconosciuto efficace anche per il nostro ordinamento, senza poter in alcun modo entrare nel merito su quando disposto dalla normativa dello Stato estero. A tal fine, la modalità operativa indicata, la procedura da seguire, prevede sempre la semplice annotazione marginale, magari adattando una formula già esistente: apponendo l'annotazione si riporterà la modifica, disposta dall'ordinamento straniero, negli atti che riguardano l'interessato, risultanti nell'archivio dello stato civile.
In ogni caso, non si ritiene possibile nessuna valutazione sul cambiamento di generalità effettuate nel rispetto della normativa straniera, tranne eventuali contrasti con norme inderogabili d'ordine pubblico: l'ufficiale di stato civile dovrà provvedere agli adempimenti di competenza, apponendo le prescritte annotazioni. In sostanza, se un cittadino straniero modifica le proprie generalità in applicazione della legge del suo Stato, il nostro ordinamento non potrà fare altro che riconoscere le variazioni intervenute rendendole operanti anche in tutti gli atti ed i documenti che riguardano l'interessato, nei contatti del medesimo con la nostra pubblica amministrazione e con le istituzioni.
22 Ottobre: Somma Vesuviana (NA), Comunitari e anagrafe (GdS)
22 Ottobre: Caselle Torinese (TO), Forum Quesiti - Anagrafe/Stato Civile (PdS)
23 Ottobre: Aosta, Il procedimento per l'accertamento degli irreperibili e la loro cancellazione (collaboraz. Celva) - Corso per operatori Comuni Valle D'Aosta (GdS)
23 Ottobre: Novara, Corso in coll.zione con l'INPS - prov.NO-VC (GdS)
24 Ottobre: Grosseto, Clusone (BG) e Spezzano Albanese (CS), Corso in coll.zione con l'INPS (GdS)
24-31 Ottobre: Ozzano Emilia, Formazione Operatori SS.DD. Comuni di Ozzano, S.Lazzaro di Savena, Castenaso (PdS)
25 Ottobre: Romans d'Isonzo (GO), Elettorale (PdS)
25 Ottobre: Asti, Pisa e Crotone, Corso in coll.zione con l'INPS (GdS)
25 Ottobre: Vicenza, Comunitari (GdS)
25 - 26 Ottobre: Orosei (NU), Convegno Regionale Sardegna: Cittadini Comunitari ed Extracomunitari, Nuovo disegno di legge sul cognome, Forum Quesiti.
26 Ottobre: Este (PD), Cittadini Comunitari in Italia (PdS)