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Dal sito del Ministero dell'Interno Polizia di Stato si riporta la news su:"L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto allo straniero o apolide che:
si presenta attraverso un valico di frontiera
sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio (pdf 17 KB) equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere abbia un visto valido di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
esibisce documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno
non sia segnalato al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione
non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
non è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (vedi tabella) e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento o con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
impedisce l'ingresso in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti in tema di tutela del diritto d'autore o per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale
siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell'Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso ovvero la revoca dello stesso da parte della prefettura competente.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Lo straniero o l'apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera, anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito, e non entra in Italia. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera. Qualora invece si trovi già sul territorio nazionale, non può più soggiornarvi, salvo che da una valutazione del singolo caso emerga l'esigenza di conferirgli il diritto di soggiorno. Ad esempio, se lo straniero già si trova sul territorio nazionale ed è legato da vincoli familiari con altra persona legalmente soggiornante, la sussistenza di una delle suddette condanne penali non produce in automatico un effetto ostativo alla sua permanenza in Italia. Infatti, nelle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce un soggetto si ripercuote sugli altri componenti del nucleo familiare, specie in presenza di minori, per cui prima di rifiutare il permesso di soggiorno occorre effettuare un circostanziato esame della situazione personale dello straniero e dei suoi familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno ma rendere la dichiarazione di presenza (pdf 202 KB),.
L'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall'apolide quando:
entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, proveniente da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, sul documento di viaggio è apposta l'impronta del timbro uniforme Schengen
qualora proveniente da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, si presenti entro otto giorni dall'ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo
In alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l'apposita scheda per alloggiati. Una copia del modello redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all'obbligo di legge; tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (l.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono denunciati al giudice di pace e rimpatriati. Il Questore, pertanto, dopo aver eseguito l'espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione allo stesso giudice di pace che pronuncia sentenza di non luogo procedere."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.