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elettorale

Legge 07 aprile 2014 n. 56 e autentiche in materia elettorale: Modificato l'art. 14 c.1 della L.n.53/1990  dall'art. 61 bis DL n.90/2014 
"Art. 14.
1. Sono competenti  ad  eseguire  le  autenticazioni  che  non  siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo
unico delle leggi recanti norme  per  la  elezione  alla  Camera  dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle
leggi  per  la  composizione  e  la  elezione  degli   organi   delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,  dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive  modificazioni,
e dalla legge 25 maggio 1970, n.  352,  e  successive  modificazioni,
((nonche' per le elezioni previste dalla  legge  7  aprile  2014,  n.
56,))
i notai, i giudici di pace, i  cancellieri  e  i  collaboratori
delle cancellerie delle  corti  di  appello  dei  tribunali  e  delle
preture, i segretari delle procure  della  Repubblica,  i  presidenti
delle province, i sindaci, gli assessori comunali  e  provinciali,  i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli  circoscrizionali,  i  segretari  comunali  e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco  e  dal  presidente
della  provincia.   Sono   altresi'   competenti   ad   eseguire   le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i
consiglieri  comunali  che  comunichino  la  propria  disponibilita',
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
  3. Le sottoscrizioni e le relative  autenticazioni  sono  nulle  se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle candidature. "


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.