Legge 07 aprile 2014 n. 56 e autentiche in materia elettorale: Modificato l'art. 14 c.1 della L.n.53/1990 dall'art. 61 bis DL n.90/2014
"Art. 14.
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,
((nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n.
56,)) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori
delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle
preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti
delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente
della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita',
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle candidature. "