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Il contribuente conserva i benefici fiscali sulla prima casa quando la residenza non viene trasferita entro i termini di legge in quanto dopo il rogito si sono resi necessari dei lavori. In altri termini è legittima la necessità di mettere in sicurezza l'abitazione dopo l'atto di compravendita. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 19247 dell'11 settembre 2014, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il fisco ha impugnato senza successo la sentenza con la quale la Ctr dell'Emilia Romagna ha bocciato il recupero a tassazione dell'ufficio che aveva dichiarato la decadenza dai benefici per mancanza della residenza nell'immobile compravenduto. In particolare la difesa erariale si duole della violazione e falsa applicazione del Testo unico sull'imposta di registro, per inosservanza, da parte del contribuente, dell'obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa entro i 18 mesi dal rogito. A questa obiezione gli Ermellini hanno risposto che «la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non riconnette affatto l'evento inevitabile e imprevedibile impeditivo del trasferimento alla circostanza che l'immobile fosse in ristrutturazione, e quindi non abitabile, già al momento della stipula del contratto di acquisto, sebbene a eventi successivi all'acquisto, consistiti nel verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge, che hanno determinato lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi». In udienza anche il relatore aveva sollecitato la stessa conclusione. La decisione si incardina in un filone inaugurato qualche mese fa dalla Corte di cassazione. In un'altra occasione è stato infatti sancito che il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla data di acquisto dell'immobile non sempre determina la perdita dei benefici prima casa. Infatti, quando la domanda è stata presentata nei termini e il diniego del comune è dovuto a un fatto imputabile a un terzo, l'acquirente ha diritto a usufruire delle agevolazioni (sentenza n. 18770/2014)."