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Novità nella storia infinita del rilascio delle certificazioni destinate alla questura nell'ambito della disciplina sullo straniero!
Per chi fosse stato un po' distratto o è una matricola nel settore dei servizi demografici facciamo un riassunto delle puntate precedenti:
la legge 12 novembre del 2012 n. 183 ha stabilito definitivamente che costituisce violazione dei doveri d'ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio la richiesta o l'accettazione di certificati e/o di atti di notorietà: questi sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/00. Una importante eccezione a questa disposizione di carattere generale è costituita dalle "speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dello straniero" a norma dell'art. 3 comma 2 del dpr 445/00 e del dpr 394/99 art. 2 comma 2. In sostanza la questura sulla base della norma sopra citata legittimamente richiede ai cittadini le certificazioni rilasciate dagli enti pubblici in luogo dell'autocertificazione quando si tratti di pratiche concernenti l'immigrazione dello straniero, come ad esempio, il certificato di residenza o stato di famiglia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto legge n. 5/2012 convertito in legge 35/2012 abbiamo un importante colpo di scena: i commi 4 bis e 4 ter dell'art 17 sopprimono rispettivamente dal DPR 445/00 e dal DPR 394/99 quelle disposizioni che rendono l'autocertifcazione non applicabile alla "disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero". Dunque, anche la Questura non può più rifiutare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà quando riguardino stati fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici italiani. Ma c'è un piccolo particolare al quale prestare attenzione: l'entrata in vigore viene inizialmente procrastinata al 01/01/2013; qualche ingenuo ha immaginato si trattasse di un po' di tempo per consentire alle Questure di recepire le nuove disposizioni ed organizzarsi di conseguenza, ma ha dovuto ricredersi quando l'entrata in vigore è slittata prima al 30/06/2013, poi al 01/01/2014, poi al 30/06/2014.
E adesso, indovinate un po'? Il d.l. 119 del 22/08/2014 all'art. 8 comma 2 proroga nuovamente il termine: questa volta la scadenza è al 30.06.2015.
Dunque che altro dire? Alla prossima puntata!
A cura dell'esperta Anusca Paola Lucchi.



 
 
 
 
 
Valentini Alessio.