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legislazione

Dal sito del Tribunale dei Minorenni di Milano si riporta la news su:"4 moduli per le diverse ipotesi di accordo sull'affidamento dei minori.
Se i genitori hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento dei minori non è necessaria l'assistenza legale.
Pubblichiamo 4 distinti moduli (in versione Word e in versione PDF) che possono essere scaricati e utilizzati per presentare un ricorso congiunto.
Il ricorso deve essere sottoscritto e presentato da entrambi i coniugi.
In seguito i genitori verranno convocati davanti al giudice per verificare il consenso.
Al ricorso devono essere allegati documenti anagrafici o le fotocopie dei documenti di identità sia dei genitori che dei figli
Per agevolare la convocazione, che può essere effettuata anche per le vie brevi, è opportuno lasciare un recapito telefonico o un numero di fax.
 
L'art 155 cc, così come è stato modificato con la legge 54/06 sull'affidamento condiviso, prevede che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"
A tal fine il legislatore prevede che costituisca ipotesi assolutamente privilegiata l'affidamento condiviso.
Con tale termine ci si riferisce all'esercizio della potestà, ovvero a come debbono essere assunte le decisioni nell'interesse dei figli e non vi è più alcuna relazione tra l'affidamento ed il collocamento dei figli.
La legge distingue tra le decisioni  di "maggiore interesse" specificando che si tratta di quelle "relative all'istruzione, all'educazione e alla salute" e che le stesse "sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" e quelle di "su questioni di ordinaria amministrazione" per le quali i genitori possono esercitare la potestà separatamente (per tali si intendono tutte le decisioni che quotidianamente vengono assunte nell'interesse dei figli come le comunicazioni con la scuola, gli acquisti di abbigliamento ordinario, le scelte alimentari).
Nell'accordo si possono indicare altre questioni che per i genitori ritengono di maggiore interesse (ad esempio le scelte religiose o il luogo di residenza).
 
Nell'accordo, salvo che  le parti optino per il c.d. "collocamento alternato", si deve indicare quale sia il collocamento prevalente.
Un terzo aspetto concerne la regolamentazione dei rapporti tra  i figli ed i genitori. Nell'accordo si deve indicare l'accordo raggiunto relativamente ai vari aspetti: a) visite infrasettimanali; visite nei fine settimana; vacanze varie. Nell'accordo - per evitare future incomprensioni - è bene specificare sia gli orari, che il genitore sul quale incombe l'onere dell'accompagnamento del figlio, sia il periodo entro il quale i genitori si devono comunicare i rispettivi periodi di vacanze (tipicamente entro il 30 aprile/30 maggio di ogni anno).
  
L'ultimo aspetto concerne la determinazione del contributo al mantenimento. Per legge nel determinare il contributo al mantenimento si deve tener conto:
1) delle attuali esigenze del figlio;
2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) delle risorse economiche di entrambi i genitori;
5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in mancanza di altro parametro indicato dalle parti.
Nell'indicare l'entità del contributo al mantenimento le parti in genere distinguono tra una quota fissa (che comprende le spese ordinarie quali il vitto, i vestiti, la quota-parte delle spese per la casa, i trasporti) e una quota variabile composta da alcune spese comunque dovute  (spese scolastiche, spesa sanitaria con prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale) per le quali le parti devono indicare la quota di competenza per ciascun genitore (normalmente il 50%). Vi sono poi altre spese c.d. "straordinarie" (tipicamente l'attività sportiva, vacanze all'estero, spese sanitarie non mutuabili) che, salvo diversi accordi, debbono essere concordate."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.