Dal sito del quotidiano Italia Oggi si riporta la news su:"
L'imposta di bollo sui documenti informatici deve essere assolta con versamento, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con utilizzo della delega modello "F24 on line".
Così l'art. 6, del dm 17/06/2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali connessi alla tenuta dei documenti informatici e alla relativa riproduzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/06/2014 n. 146 ed entrato in vigore lo scorso 27 giugno.
Con l'entrata in vigore di questo recente decreto, risultano abrogate le disposizioni inserite nel dm 23/01/2004, ancorché le stesse si rendano ancora applicabili ai documenti già conservati alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 7 del medesimo decreto.
Per quanto concerne la definizione del "documento informatico", l'art. 1 del recente decreto rinvia a quanto indicato nel d.lgs. 7/03/2005, n. 82, e nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 71 del citato decreto legislativo, considerando tutto ciò che rappresenta, in via informatica "atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
In effetti, il documento informatico comprende una categoria di copie informatiche di documenti analogici e per immagine di documenti analogici, oltre ai classici documenti informatici, secondo quanto indicato, appunto, dal codice dell'amministrazione digitale e dai relativi decreti di attuazione.
Detti documenti, com'è noto e ai fini tributari, devono rispettare talune caratteristiche e, in particolare, devono essere immodificabili, devono risultare integri e autentici e devono garantire la relativa leggibilità, dovendo utilizzare i formati individuati dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 82/2005 e dai decreti di attuazione, del citato codice dell'amministrazione digitale."