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legislazione

Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la news su:"
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito in ordine alla portata applicativa dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile, dopo la convocazione dei comizi elettorali, dare seguito alla richiesta di convocazione d'urgenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del T.U.O.E.L..
Come noto, ai sensi del richiamato art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice nella necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta "propagandistica", tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.
E' stato precisato in giurisprudenza che la preclusione disposta dalla citata norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.
Quando invece l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell'an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell'individuo, l'esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
E' stato precisato, inoltre, che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti "... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore " (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
In ordine alla sussistenza del presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso ..."costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta" (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del 2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Come indicato nella circolare di questo Ministero n. 2 del 7 dicembre 2006, va rilevato che l'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Pertanto, la richiesta di convocazione d'urgenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, dovrà essere valutata alla luce dei criteri ermeneutici sopraindicati."
 

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.