testata per la stampa della pagina
legislazione

Dal sito della Camera dei Deputati si riporta la news su:"
Le Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri hanno concluso l'esame di un disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996, sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori. Il disegno di legge è all'esame dell'Assemblea da lunedì 16 giugno 2014.
informazioni aggiornate a giovedì, 12 giugno 2014
La Convenzione dell'Aja del 1996
L'adeguamento alla Convenzione
Il disegno di legge:
autorizza la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
adegua l'ordinamento interno ai principi della Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica alla kafala, istituto analogo all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici.
Nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito. La legge islamica, inoltre, vieta l'adozione. Per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede un istituto di derivazione dottrinale, tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita. Per effetto della kafala un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minorenne, in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa. La kafala è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.
La Convenzione dell'Aja del 1996
La Convenzione- che interviene in un ambito già trattato dalla precedente Convenzione dell'Aja del 1961 di cui intende superare alcune difficoltà applicative - è stata  firmata dall'Italia il 1° aprile 2003 e consta di 63 articoli.
Quanto al campo di azione di azione della Convenzione, essa individua in primo luogo le finalità: la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
La Convenzione trova applicazione per i minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni.
Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca - totale o parziale - della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante kafalao istituto analogo; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.
Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione.
La Convenzione disciplina poi la competenza e  individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni; stabilisce poi i criteri per individuare la legge applicabile.
Quanto al riconoscimento e l'esecuzione, in base alla Convenzione le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato.
Sono poi definitie le regole della cooperazione. In particolare è previsto che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.
L'adeguamento alla Convenzione
Il disegno di legge AC. 1589, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione, stabilisce una serie di disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno.
A tal fine individua nel Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile, l'autorità centrale italiana, incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione e nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente italiana. In particolare il disegno di legge attribuisce alla Commissione l'approvazione della proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno esteso la portata della definizione di "assistenza legale" e hanno aggiunto una nuova disposizione che individua la competenza del tribunale per i minorenni.
Le procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri sono distinte a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono.
La procedura per il caso in cui debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di abbandono, segue il seguente percorso:
l'autorità competente straniera propone all'autorità centrale italiana (Ministero della Giustizia) il collocamento o l'assistenza legale del minore presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in Italia, motivando la proposta e illustrando la situazione del minore;
il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile trasmette gli atti al tribunale per i minorenni. L'autorità giudiziaria competente è individuata in base alla residenza della famiglia o struttura di accoglienza; le Commissioni hanno precisato gli atti vadano trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore, valutata la regolarità della proposta, presenti ricorso al tribunale stesso;
Il tribunale per i minorenni può chiedere ulteriori informazioni sul minore, tramite il Ministero, e deve assumere informazioni, tramite i servizi sociali o le ASL, sulle persone o la struttura individuata per l'assistenza. In particolare, il tribunale dovrà verificare che persone e struttura siano capaci di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore; siano disponibili a favorire il contatto tra il minore e la famiglia e cultura d'origine; rispettino specifici requisiti di onorabilità e relativi alla normativa sull'immigrazione. Le Commissioni hanno precisato che la documentazione debba attestare anche l'ascolto del minore;
In esito a tale istruttoria, il tibunale per i minorenni approva o respinge con decreto motivato la proposta, comunicando la decisione al Ministero; le Commissioni hanno stabilito che il decreto del tribunale sulla proposta misura di protezione sia reclamabile entro 15 giorni dal p.m. e dagli aspiranti all'assistenza legale;
Il Ministero trasmette il decreto del tribunale all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali e alla questura del luogo in cui si stabilirà il minore, nonché alla persona, famiglia o struttura di accoglienza identificata; le Commissioni hanno previsto che in ogni caso il decreto definitivo debba essere comunicato dal tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana;
l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso; spetta al Ministero della giustizia dare comunicazione del visto alle competenti autorità straniere;
il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare.
La procedura per il caso di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione e in possesso dei requisiti per l'adozione (le Commissioni hanno previsto che siano necessari i soli requisiti per l'adozione). In tale ipotesi, il procedimento da seguire è il seguente:
la richiesta degli interessati è presentata alla Commissione per le adozioni internazionali, con indicazione dell'ente o del servizio che li assistono nelle procedure;
la Commissione per le adozioni internazionali inoltra la richiesta all'autorità competente straniera, unitamente alla documentazione comprovante l'idoneità dei richiedenti;
l'ente autorizzato o il servizio pubblico svolgono le attività già previste dalla legge sulle adozioni.
la Commissione per le adozioni internazionali riceve dall'autorità competente straniera la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale, unitamente a tutte le informazioni relative allo stato di abbandono del minore, all'impossibilità di un suo collocamento familiare nel paese di provenienza, al consenso degli interessati, alle informazioni sulla situazione personale del minore, le sue necessità particolari e le informazioni che gli sono state fornite tenendo conto dell'età e della maturità personale;
la Commissione decide dunque, sulla scorta di tali informazioni, di approvare o respingere la richiesta di assistenza legale dandone, in caso di esito positivo, comunicazione all'ente autorizzato (o al servizio pubblico), al tribunale per i minorenni e ai servizi sociali;
la stessa Commissione riceve dall'autorità straniera l'autorizzazione al trasferimento permanente del minore in Italia e ne autorizza a sua volta l'ingresso in Italia (dandone comunicazione all'ufficio consolare, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato e alla questura;
l'ufficio consolare italiano nel paese in cui si trova il minore rilascia il visto d'ingresso;
il questore rilascia al minore che non sia cittadino dell'Unione europea un permesso di soggiorno per assistenza legale, della durata di 2 anni, rinnovabile per periodi di uguale durata se permangono le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
anche il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare. I servizi sociali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni;
il giudice tutelare conferisce ai coniugi le funzioni di tutore e di protutore e si applicano, ove compatibili, le disposizioni sulla scelta del tutore previste dal codice civile.
Nelle more della procedura non può esservi alcun contatto tra la famiglia che richiede l'assistenza legale del minore e i genitori del minore o chiunque altro di cui sia necessario il consenso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'ingresso nel territorio nazionale in possesso di visto, sulle informazioni di salute e sull'applicazione al minore straniero in stato di abbandono in Italia della nostra normativa su adozione e affidamento.
Sono inoltre individuate le disposizioni della normativa in tema di immigrazione che possono trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale ed è escluso che ai medesimi minori si possano applicare le disposizioni del testo unico immigrazione, in tema di ricongiungimento familiare.
Nel caso in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente, l'esigenza di collocamento sarà rilevata dall'autorità giudiziaria italiana che, per il tramite del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, inoltrerà la richiesta e la documentazione all'autorità competente dello Stato estero.
Le sanzioni penali - già previste per la violazione della legge in materia di adozione - sono estese anche alle fattispecie commesse in violazione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja.
E' in fine disciplinata anche l'ipotesi delle misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione e sono stabilite le norme transitorie: le nuove disposizioni si applicano alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Dossier pubblicati
Ratifica della Convenzione dell?Aja del 1996 in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori - A.C. 1589 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 10 giugno 2014 (10 giugno 2014)
Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l?esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - A.C. 1589 (8 ottobre 2013)
Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l?esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - A.C. 1589-A - Elementi per l?esame in Assemblea (16 giugno 2014)."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.