testata per la stampa della pagina
altro

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riporta la news su:"In caso di soprannumero o di eccedenze di personale, nella pubblica amministrazione è possibile utilizzare il prepensionamento, per coloro che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma Fornero (ultrattività prevista fino al 31 dicembre 2016); in subordine, "l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale" anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta.
I limiti entro cui è ammesso il ricorso a questo strumento e le modalità applicative sono stati definiti con la circolare n. 4 del 28 aprile 2014 dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia. Rientra nel quadro degli interventi di riduzione della spesa pubblica e migliore allocazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e in nessun caso può essere utilizzato per eludere il regime pensionistico introdotto dalla stessa legge Fornero (decreto legge n.201/2011, convertito dalla legge n.214/2011).
La circolare precisa che il prepensionamento (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) è consentito solo nei casi di soprannumero ed eccedenza del personale, nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero.
L'esubero è l'individuazione nominativa del personale in soprannumero o in eccedenza: la soprannumerarietà  si riscontra quando il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, per cui l'amministrazione non ha più posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale. L'eccedenza, invece, è la situazione in cui il personale in servizio supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà perché la disponibilità di posti in altri profili potrebbe consentire la riconversione del personale. Per i pensionamenti in caso di soprannumero viene anche richiamata la circolare n.3 del 29 luglio 2013 del ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione.
Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da:
riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali (in base al decreto legge n.95/2012 convertito dalla L. 135/2012);
ragioni funzionali, per revisione del fabbisogno di personale, che è una misura straordinaria;
ragioni finanziarie;
piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche.
La normativa di riferimento per tali situazioni è posta dai decreti n. 165/2001 e n.95/2012.
Il prepensionamento può essere utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n.165/2001) ma non da altri organismi di diritto pubblico o dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche.
Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla circolare, l'Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza. Questa e altre istruzioni procedurali sono state precisate dall'Inps stesso con messaggio del 21 maggio 2014. Allegato al messaggio, il modello per la certificazione del diritto e la domanda di pensione diretta.
In caso di ricorso al prepensionamento le amministrazioni sono tenute a rispettare una serie di vincoli per la salvaguardia degli equilibri di finanzia pubblica. Viene precisato che:
le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest'ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;
i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell'immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni;
non sono consentite assunzioni né di vincitori di concorso né di idonei finchè non è riassorbito il personale in eccedenza nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l'eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.
Fonte: circolare n.4 del 28 aprile 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.