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stato civile

Dal sito del Tribunale per i Minorenni di Milano si riporta la " sentenza 24.2.2014, est Villa Procedure ex art 269 cc, riconoscimento, figlio di genitori stranieri, applicazione della normativa italiana a seguito del D. Lvo 154/13. Pronunce conseguenti, affidamento esclusivo, nuovo art 337 quater cc, eccesso di delega, mancata rilevanza della questione di legittimità costituzionale
Sentenza N°
N° 53/12 Ruolo Contenzioso
 
TRIBUNALE PER I MINORENNI20123 MILANO - Via G. Leopardi n°18
 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale per i minorenni di Milano riunito in Camera di consiglio nelle persone di Dr. Mario Zevola                   Presidente Dr.Luca Villa  Giudice rel.Dr.ssa Gabriella Merguici     Giudice onorario Dr. Giuseppe Granata Giudice onorario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento  ex art 269 cc avente ad oggetto "dichiarazione giudiziale di paternità naturale"
promosso da
da H. N. nata a xxx (Marocco) l'xx.xx.1973, residente a xxx, con l'assistenza dell'avv. Alessandra Zalamena, con studio in Milano via Chiossetto n. 2, ed ivi elettivamente domiciliata, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale  sulla figlia minore N. M. nata a Sesto San Giovanni  il xx.xx.2004,
ATTRICE
Nei confronti diN. O. nato a xxx (Marocco) il xx.xx.1965, residente a Milano xxx, con l'assistenza dell'avv. Daniele Toia e Davide Pozzi, con studio in Milano via Zaccaria n. 1, ed ivi elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E con l'intervento delPUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
 
Conclusioni delle partiPer l'attrice
"1. Accertare e dichiarare che il Sig. N. O. nato a Xxx il xx.xx.1965 (C.F. xxx) e residente in Milano xxx  è il padre naturale della piccola M. N. nata a xxxx (Italia)  il xx.xx.2004;
2. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la residenza della stessa nonché definire il diritto di visita del padre in modo graduale e progressivo nel tempo;
3. emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della minore;
4. determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del Sig. N. O. in € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT, disponendo che tale importo sia versato sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra H. N. entro il 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali: le spese scolastiche (iscrizione, tasse, libri, materiale scolastico, cancelleria, gite d'istruzione) spese mediche non coperte dal SSN, ivi comprese quelle odontoiatriche, spese sportive (incluso l'abbigliamento) e ricreative, con condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore della minore;
5. Condannare il Sig. O. N. al versamento, in favore della ricorrente, di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, dalla data di nascita della minore sino alla declaratoria di paternità."
 
Per il convenuto "che siano rigettate le istanze di parte ricorrente".
Per il PM "esprime parere favorevole all'accoglimento delle istanze di parte ricorrente, ad eccezione della condanna  al pagamento del pregresso non risultando di competenza del TM".
 
A) Con ricorso ex art. 269 cc, depositato in cancelleria il 15.7.2012, la signora H.  ("nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale") ha chiesto  al Tribunale di accertare e dichiarare la paternità naturale, di disporre l'affidamento esclusivo alla madre, di  determinare il contributo al mantenimento e di determinare in via equitativa una somma a titolo di rimborso riferendo:
Ø  la relazione si è protratta dal 2003 ad epoca successiva alla nascita;
Ø  nonostante ciò il padre non ha voluto riconoscere il minore;
Ø  la madre ha ottenuto dal Consolato del Regno del Marocco in Milano, l'attribuzione del cognome paterno;
Ø  il convenuto non ha mai avuto contatti con la figlia e non ha mai contribuito al suo mantenimento.
 
Con decreto presidenziale in data 5.9.2012 la comparizione delle parti veniva differita all'udienza collegiale del 19.11.2012.
All'udienza del 19.11.2012 compariva personalmente il convenuto, non assistito da legale. La ricorrente riferiva di non essere coniugata e che il cognome paterno è stato attribuito dall'autorità consolare dopo la nascita del minore, conformemente alla legislazione marocchina. Il convenuto riferiva di essere coniugato con due mogli (una in Marocco dalla quale ha avuto 2 figli e una in Italia in attesa di altro figlio). 
Quanto al ricorso ha ammesso di aver avuto rapporti occasionali nel 2003, ma la donna aveva anche altri uomini, l'ha rivista nel 2005 o 2006 quando gli diceva che aveva avuto un figlio. Al momento lavorava gestendo un "Internet point". Ha avanzato dubbi sulle entrate economiche della ricorrente ("non riesco a spiegarmi come una persona che lavora solo 4 ore possa avere essersi permessa una macchina nuova e un appartamento di proprietà"), e la ricorrente ha spiegato che in precedenza (dal 1993 al 2009) lavorava 8 ore, oltre agli straordinari e con un buon stipendio, negando (come in realtà insinuato da controparte) di aver esercitato il meretricio. Il convenuto si dichiarava disponibile ad effettuare esame del DNA se previsto dalla legge marocchina ed il procedimento veniva a tal fine rinviato.
All'udienza del 12.12.2012 si costituiva il convenuto, la ricorrente produceva estratto della legislazione del Marocco. Nella memoria si chiedeva di rigettare   il ricorso non essendo stata fornita alcuna prova sulla paternità che giustificasse l'effettuazione dell'esame del DNA.
Il procedimento veniva rinviato nominando interprete per la traduzione delle norme del codice civile marocchino.
All'udienza dell'8.4.2013 il perito depositava la normativa tradotta (che all'art 145 prevede il riconoscimento giudiziale di paternità ed all'art 153 e 158 il ricorso alla perizia) e il Tribunale  disponeva consulenza genetico forense nominando il dr Luca Salvaderi
Il 6.5.2013 veniva conferito l'incarico peritale ed il 17.6.2013 veniva depositato l'elaborato peritale (con piena compatibilità genetica tra il profilo di N. O. e quello relativo a N. M. e probabilità del 99,99999993%).
All'udienza del 7.10.2013 compariva la sola ricorrente che riferiva delle sue condizioni di vita e che dopo l'esito peritale il convenuto non l'aveva mai contattata per un eventuale riconoscimento spontaneo. Il Tribunale invitava la ricorrente a  produrre le dichiarazioni die redditi, disponeva che la cancelleria acquisisse  le dichiarazioni del padre tramite anagrafe tributaria per gli anni 2011-2013 e rinviava le parti per precisare le conclusioni all'udienza del 18.11.2013
All'udienza del  18.11.2013 comparivano i legali di entrambe le parti e venivano precisate le conclusioni come in epigrafe (il convenuto riproducendo parte del ricorso introduttivo senza menzionare l'esito della perizia). Con l'accordo delle parti veniva concesso termine per le comparse al 13.1.2014
In data 13.1.2014 la sola ricorrente depositava comparsa conclusionale.
 
B) La domanda di dichiarazione di paternità naturale è fondata e va, pertanto, accolta.
Deve intanto premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore (7.2.2013) del D.Lvo 154/2013, no  vi sia alcun dubbio circa l'applicazione della legge italiana per quel che riguarda i rapporti di filiazione. È stato infatti riformato il contenuto dell'art 35 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, relativo al riconoscimento di figlio naturale, ed ora si prevede che "Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana". Indifferente pertanto se la legge nazionale del minore non prevede la possibilità di attribuire la filiazione dei figli nati fuori dal matrimonio come sostenuto dal padre in udienza).
Ciò premesso, gli assunti della ricorrente avevano già trovato significativo riscontro nella dichiarazione del convenuto sui rapporti intrattenuti nell'anno antecedente la nascita della minore. Ad essa, ora, si aggiungono le conclusioni del dr. Salvaderi che, procedendo ad accertamenti genetici  ha indicato una probabilità di paternità del signor N. pari almeno al 99.99%..
Non sussistono quindi dubbi: N. O. è il padre naturale di N. M..
 
C) A norma del 2° comma dell'art. 277 CC, il TM, competente ai sensi del comma 1 dell'art. 38 Disp. att. cc a conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità in caso di minori, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali, "effetti della sentenza" dichiarativa del rapporto di filiazione.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale infatti produce gli effetti  del riconoscimento (tardivo) e quindi, a norma dell'art. 261 cc, comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione legittima.
Avendo, poi, natura dichiarativa e non costitutiva i suoi effetti si producono ex tunc e quindi a decorrere dalla nascita del figlio.
Ne consegue che con la sentenza anzidetta potrà provvedersi in merito all'affidamento del figlio ed all'esercizio della responsabilità genitoriale (337 ter cc come introdotto dal D. Lvo 154/2013), al cognome del minore (262 cc, ma in questo caso non occorre provvedere avendo la madre già fatto attribuire il cognome del padre del minore da parte dell'autorità consolare), all'ammontare delle spese di mantenimento a carico del genitore contro cui è dichiarata la filiazione, ed anche in merito all'azione esperita dall'avente diritto nei confronti di quest'ultimo per ottenere il rimborso "pro quota" delle spese di mantenimento sostenute a decorrere dalla nascita del figlio.
Nel caso in esame la ricorrente chiede specificamente che sia determinato in almeno € 350,00 mensili l'importo per il mantenimento del minore a carico del signor N., importo da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
L'unico elemento di prova acquisito in argomento sono gli esiti dell'anagrafe tributaria. Dagli stessi emerge che il padre ha presentato dichiarazioni dei redditi dal 2001 al 2007, mentre successivamente nulla ha dichiarato. In tali anni aveva anche acquistato degli immobili che nel 2012 sono stati pignorati. Si tratta comunque di soggetto idoneo a produrre reddito ed all'udienza del 19.12.2012 ha dichiarato «lavoro e gestisco un negozio di Internet point"».
In assenza di altri possibili riferimenti, l'assegno di mantenimento da porre in capo al signor deve quantificarsi in € 300,00, importo, calcolato in moneta attuale, da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat..
 
Per quanto attiene al periodo antecedente alla domanda, a decorrere dalla nascita del  minore, il Collegio rileva che essa concerne il diritto del genitore, che ha provveduto da solo e in toto al mantenimento del figlio, di ripetere (in regresso, così come fra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi) la quota delle relative spese  nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità (Cass. 26.06.1987, n. 5619). Il diritto spetta pertanto al genitore non in nome e per conto del figlio, bensì iure proprio  e come tale deve essere fatto valere[1]. Ciò non risulta nel presente procedimento, in cui la madre  ha agito esclusivamente nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore. La domanda non può pertanto trovare accoglimento  ed il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio (Cass. civ., sez. III, 5/7/2004, n. 12286 in Mass. Giur. It., 2004).
 
Ritiene, inoltre, il collegio, avvalendosi della facoltà accordatagli dal 2° comma dell'art. 277 cc ("il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili...", ora esplicitamente estesi al tema dell'affidamento da D Lvo 154/13),  di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre atteso il palese disinteresse mostrato dal padre durante tutto l'arco della procedura.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 219/12 al riconoscimento conseguirebbe l'affidamento condiviso della minore così come disposto dal nuovo art 316 cc (così come novellato dal D. Lvo 154/13 che ha integralmente sostituito l'art 317 bis cc che attribuiva l'esercizio esclusivo al genitore convivente con il minore) ed è prevedibile che il padre attiverebbe atteggiamenti ostruzionistici che si riverberebbero negativamente nella vita della minore. E' pertanto opportuno provvedere in merito all'affidamento, ed in particolare - proprio tenendo conto del preannunciato disinteresse del padre alla vita della minore e per evitare atteggiamenti ostruzionistici - è opportuno affidare la minore in via esclusiva alla madre.
 
Deve peraltro osservarsi che nel riscrivere la disciplina dell'affidamento esclusivo il nuovo testo dell'art 337 quater cc ha introdotto alcune modifiche rispetto al previgente art 155 bis cc che non paiono perfettamente coordinate, e non si comprendere se si tratti di un "refuso" normativo o si tratti di scelta consapevole. La norma prevede infatti che "Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice". Se è infatti comprensibile la riproduzione dell'ultimo periodo (la cui previsione paradossalmente era rimasta intatta nell'art 317 bis cc per i figli naturali, mentre per i figli legittimi era sparito, nella riscrittura dell'art 155 cc trasfuso quanto all'affidamento esclusivo nel nuovo art 155 bis  cc, il riferimento al diritto/dovere di vigilare del genitore non affidatario), non si comprende come mai sia stato introdotto l'esercizio congiunto per le "decisioni di maggiore interesse".
Previsione che finisce per rendere sovrapponibile l'affidamento esclusivo con l'affidamento condiviso con esercizio separato delle questioni di ordinaria amministrazione,  e che non pare coordinata con  il nuovo art 316 cc (che all'ultimo comma prevede che "Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio", senza alcun riferimento alla condivisione delle decisioni di maggiore interesse).
In realtà si è aggiunto - come chiarito anche nella relazione dell'ufficio studi che ha accompagnato il testo[2] - un terzo comma, integralmente mutuato dalla legge sul divorzio (art. 6, comma 4). Ma se è ben vero che la legge 54/06 non aveva modificato l'art 6 comma 4 della legge sul divorzio (e poteva parere incomprensibile che l'affidamento esclusivo si declinasse in maniera differente durante la separazione, piuttosto che dopo il divorzio) deve altresì osservarsi che si trattava di antinomia apparente, perché il contrasto era risolto dall'art 4.2 della 54 /006 che prevedeva  che "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Tale parte dell'art 6 della legge divorzio era pertanto stata modificata, mentre - con il nuovo art 337 quater - è stata, di fatto e se così si può dire, "resuscitata".
 
Non si esclude pertanto che si sia verificato un eccesso di delega (di tale importante novità non vi è cenno nella legge delega che prevedeva in realtà unicamente un intervento di coordinamento dei vari testi normativi), ma non sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale  atteso il difetto del requisito della rilevanza. La norma  contiene infatti la clausola "salva diversa disposizione del giudice" che, nel caso di specie, può e deve essere utilizzata a tutela della minore.
Si ritiene pertanto di dover affidare la minore in via esclusiva alla madre anche per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse.
 
Le spese del giudizio seguono la piena soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura, all'oggetto ed alla complessità del giudizio, in riferimento allo scaglione tariffario di competenza (valore della causa indeterminabile) ed alle tariffe vigenti, ed operata la riduzione di legge essendo la madre assistita dal gratuito patrocinio.
A carico della parte convenuta soccombente debbono altresì essere poste le spese relative alla CTU.
 
PQM
il Tribunale per i minorenni di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
 
Visto l'art. 269 cc
dichiara
che N. O. nato a Xxx (Marocco) il 30.1.1965, è il padre naturale di N. M. nata a Sesto San Giovanni  il 5.3.2004;
 
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire la relativa annotazione a margine dell'atto di nascita del minore medesimo;
 
affida
N. M.  in via esclusiva alla madre anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse
 
dichiara
non luogo a provvedere, allo stato, in ordine all'assunzione da parte della minore del cognome paterno;
 
visto l'art. 277 cc
condanna
N. O. al pagamento a H. N., quale contributo al mantenimento di N. M., della somma di € 300,00 mensile a decorrere dal luglio 2012, con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal luglio 2013 e con gli interessi legali maturati in relazione ai ratei scaduti e non ancora pagati, dalle singole scadenze mensili fino al saldo;
 
rigetta
la domanda di  rimborso pro quota di quanto dalla medesima speso per il mantenimento del   minore dalla nascita sino alla domanda;
 
condanna
N. O. al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00, nonché alle spese di CTU che si liquidano in Euro 1.200,00;
 
dichiara
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva limitatamente alle pronunce di natura patrimoniale.
 
Milano 24 febbraio 2014
 
Il Giudice est                                                                      Il Presidente

[1] Negli stessi termini cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 15100 del 16/7/2005 (Rv. 583471) così massimata: "La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso, rigettando la contraria pretesa, che nell'esercizio dei poteri officiosi conferitigli dall'art. 277, comma secondo, cod. civ., il giudice potesse disporre per il periodo antecedente la proposizione del giudizio, in assenza di domanda dell'altro genitore, peraltro nella specie non proponibile non avendo la ricorrente agito in proprio, ma solo in nome e per conto del figlio minorenne)."
[2] Consultabile su http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/gi0087.htm#dossierList ."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.