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Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la news su:"
Alla luce dell'autorevole parere dell'avvocatura di Stato ed in assenza di significative pronunce giurisprudenziali sull'argomento, sono confermate le indicazioni per le quali, nelle ipotesi di rigetto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, di cui al comma 11 bis dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2012, il lavoratore potrà ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, solo a seguito di verifica presso il S.U.I. di:
- pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi (comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2012);
- pagamento del contributo forfetario di 1000 euro;
- attestazione della presenza sul territorio nazionale, almeno dal 31.12.2011 o precedentemente, rilasciata da un organismo pubblico.
Si fa presente che si intende legittimo il suddetto pagamento pari ad almeno sei mesi, pur se lo stesso sia intervenuto tardivamente, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.