testata per la stampa della pagina
stato civile

Dal sito del Tribunale dei Minorenni di Milano si riporta la scheda informativa su:" adozione - L'ART. 28 LEGGE 184/83 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
 
CHI può presentare l'istanza
L'istanza ai sensi dell'art 28 legge 184/83 può essere presentata
-         dall'Ufficiale dello Stato Civile al quale è stata presentata richiesta di rilascio dell'atto integrale di nascita di una persona che risulta adottata (comma 3°).
-         dai genitori adottivi o dal responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario (comma 4°)
-         dall'adottato (comma 5°)
 
A CHI deve essere presentata
L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dell'istante. Sarà poi l'Autorità Giudiziaria adita a chiedere al Tribunale per i Minorenni che ha pronunciato il decreto di dichiarazione dello stato di adottabilità l'invio degli atti per procedere all'istruttoria e decidere in merito all'istanza.
 
CHE COSA ALLEGARE E QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA
Comma 3°: l'Ufficiale dello Stato Civile chiede l'autorizzazione al rilascio dell'atto integrale di nascita in seguito a richiesta dell'interessato.
Comma 4°: i genitori adottivi possono chiedere informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici...solo se sussistono gravi e comprovati motivi. In tal caso il Tribunale deve altresì verificare che i genitori adottivi siamo in grado di gestire la comunicazione delle informazioni al minore.
Il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario possono chiedere informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici solo ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
Comma 5°: l'adottato deve aver raggiunto i 25 anni di età. Può presentare l'istanza anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Egli può chiedere informazioni che riguardano al sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
 
DIVIETO
È fatto espresso divieto di accesso alle informazioni qualora la madre, alla nascita del bambino, abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1 del DPR 3.11.2000. 
 
LA PROCEDURA PRESSO IL TM DI MILANO
Viene richiamato il fascicolo relativo al procedimento che si è concluso con la dichiarazione dello stato di adottabilità dell'istante. A volte i tempi possono essere molto lunghi perché i fascicoli sono risalenti nel tempo.
Una volta presa visione della storia adottiva dell'istante quest'ultimo viene convocato dal Giudice al fine di approfondire le motivazioni dell'istanza. In alcuni casi il Tribunale potrebbe ritenere utile sentire anche i genitori adottivi ovvero il coniuge dell'istante al fine di verificare se l'ambiente circostante è in grado di fornire un utile sostegno nell'elaborazione delle informazioni richieste.
Nel caso di richiesta da parte dei genitori adottivi o del responsabile della struttura ospedaliera o del presidio sanitario (comma 4°) il Tribunale dovrà altresì verificare se sussistono gli ulteriore requisiti dei gravi e comprovati motivi e della adeguata preparazione e assistenza del minore  e della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. In tal caso peraltro il legislatore sembra ammettere solo il rilascio di informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici, non anche quelle inerenti la storia adottiva.
Spesso il Tribunale, quando autorizza l'accesso, dispone altresì che il provvedimento venga consegnato a mani all'interessato affinché, al momento della presa visione degli atti, l'istante sia accompagnato nella lettura del fascicolo che a volte risulta difficoltosa per chi non è addetto ai lavori.
In allegato (versione Word e PDF) i modulo per le istanze  ai sensi dell'art 28 co 3 e 5 della legge sull'adozione."
 


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.