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legislazione


Dal quotidiano Italia Oggi si riporta:"Testo articolo del 12/02/2014 Testata Italia Oggi.
E'legittimo imporre ai piccoli comuni l'esercizio in forma associata di funzioni mediante unione o convenzione. A salvare le norme della spending review di Mario Monti (art.19, comma 1 lettere b-e della dl n. 95/2012) che impongono ai comuni con meno di 5.000 abitanti (3.000 se montani) di mettersi insieme per gestire la quasi totalità delle funzioni fondamentali (con esclusione dei soli registri di stato civile) è la Corte costituzionale con la sentenza n. 22/2014 depositata ieri in cancelleria. I giudici della Consulta si sono pronunciati sui ricorsi di cinque regioni (Lazio, Veneto, Campania, Puglia e Sardegna) che con argomentazioni spesso coincidenti lamentavano una lesione delle prerogative regionali in materia di ordinamento degli enti locali. La Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza dal 2009 (sentenza n. 297) in avanti (da ultimo si veda la sentenza n. 236/2013) ha ribadito che il legislatore statale «può legittimamente imporre alle regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali». L'unica condizione per porre simili paletti è che le norme stabiliscano un «limite complessivo, che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa». Secondo i giudici delle leggi questo è esattamente ciò che ha fatto la spending review del 2012, le cui disposizioni, scrive la Consulta, «risultano, appunto, decisamente orientate a un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni tra comuni, lasciando comunque alle regioni l'esercizio contiguo della competenza materiale a esse costituzionalmente garantita». «In definitiva», ha concluso la Corte dichiarando non fondati i ricorsi delle regioni, «si tratta di un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.»."
 

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.