Dal sito del Tribunale dei Minorenni di Milano si riporta la news su:"L'interdizione dei soggetti minorenni.
Gli istituti per la tutela degli incapaci: interdizione e inabilitazione
LE PERSONE INCAPACI
La legge prevede diversi strumenti per proteggere le persone incapaci:
- interdizione
- inabilitazione
- amministrazione di sostegno
L'interdizione
L'interdizione viene pronunciata nei confronti di persona maggiorenne affetta da abituale infermità di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, quando ciò si rende necessario al fine di assicurare la sua adeguata protezione.
L'inabilitazione
L'inabilitazione può essere pronunciata nei confronti dell'infermo di mente che si trovi in uno stato di incapacità non talmente grave da far luogo all'interdizione.
Sono anche causa di inabilitazione :
r la prodigalità e l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, sempre che espongano il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
r il sordomutismo e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente (la quale implica che il sordomuto o il cieco abbiano acquisito quell'esperienza del mondo esterno che le persone normali acquistano in maniera naturale e spontanea).
Chi può fare la domanda
La domanda di interdizione/inabilitazione, per la quale è necessario il patrocinio di un avvocato, va presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo/inabilitando e può essere proposta da:
l coniuge;
l parenti entro il quarto grado ;
l affini entro il secondo grado.
Può essere avanzata anche dal Pubblico Ministero.
Soggetti minorenni
Nel caso di soggetti minorenni, l'articolo 416 del codice civile prevede che si possa avanzare la domanda di interdizione nell'ultimo anno della minore età (e pertanto dopo il compimento del 17° anno e prima del 18° anno), al Tribunale per i minorenni: in tal caso, se la domanda viene accolta, l'interdizione avrà effetto dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne.
L'istanza può essere presentata, come detto, dai genitori o altri parenti.
Solitamente, i genitori rivolgono istanza al Pubblico Ministero, perché richieda al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento di interdizione/inabilitazione del minorenne.
In allegato, il modulo da utilizzare per l'istanza al Pubblico Ministero, con l'indicazione della documentazione da allegare.
Procedimento
Nel corso dei giudizio, il giudice istruttore designato dal Presidente procede all'esame dell'interdicendo, con la presenza del Pubblico ministero e eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, recandosi al domicilio della persona incapace, se questa è impedita; sente il parere delle persone citate e può assumere, anche di sua iniziativa, ulteriori informazioni o disporre mezzi istruttori ritenuti utili ai fini del giudizio. Dopo l'esame, il giudice, se lo ritiene opportuno, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto.
Gli effetti
La sentenza di interdizione produce effetti dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
La persona interdetta perde completamente la capacità di agire e non può più compiere alcun atto di natura personale (ad esempio: matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio naturale) o patrimoniale.
La rappresentanza
L'interdetto è rappresentato da un tutore definitivo, nominato dal Giudice Tutelare dopo la sentenza. Il Tribunale può nominare un tutore provvisorio, al fine di evitare che l'interdetto, che nel frattempo potrebbe aver già raggiunto la maggiore età, si trovi ad essere privo di rappresentanza e tutela.
Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'incapace in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell' Amministratore di sostegno, si potrà procedere ad interdizione del soggetto abitualmente infermo di mente soltanto se ciò appare indispensabile per la tutela dei suoi interessi; in tutti gli altri casi, sarà sufficiente attivare il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno davanti al Giudice Tutelare.
Inabilitazione
Ove venga pronunciata sentenza di inabilitazione, alla persona inabilitata viene nominato dal Giudice Tutelare un curatore definitivo, con compiti di assistenza per l'effettuazione degli atti di straordinaria amministrazione. E' questa la differenza principale rispetto all'interdizione perché, contrariamente al tutore, il curatore non rappresenta l'incapace e non si sostituisce allo stesso ma lo assiste.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministrazione di sostegno, non vi è più molto spazio per procedere ad inabilitazione, per cui, eccetto casi particolari, valutati caso per caso, per tutte le situazioni elencate sarà sufficiente attivare il procedimento per la nomina di un Amministratore di sostegno davanti al Giudice Tutelare."