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legislazione

Dal sito della Prefettura di Avellino si riporta la circolare Prot. 672/9-B 1IGab del 14 gennaio 2014 con "OGGETTO: Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Misure per la semplificazione amministrativa.
Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.
Come è noto, la legge 9 agosto 2013, n. 98 - di conversione del D.L, 21 giugno 2013 recante tra le altre, misure per la semplificazione amministrativa ha previsto, all'art 28, l'istituto
dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento.
Nello specifico il comma 9 dell'art. 28 ha previsto che dopo il comma l dell'articolo 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il comma 1 bis prescrittivo di quanto segue :
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione' del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha, diritto dì ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n, -/00.
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ".
Le soprarichiamate norme introdotte con il c.d. "decreto del fare" hanno fatto seguito agli interventi legislativi di semplificazione ed alle modifiche alla legge n.241190 in materia di conclusione del procedimento, contenute nella legge 4 aprile 2012 n. 35. che ha sostituito, tra gli altri. i commi 8 e 9 della citata legge n. 241190.
Nello specifico con la citata legge n.35/2012 è stato previsto l'esercizio di un potere sostitutivo attribuito ad apposito soggetto, azionato su istanza del privato al fine dì assicurare
che in uno specifico lasso di tempo la struttura competente o il commissario nominato dal titolare del potere sostitutivo concluda il procedimento.
Nello .stesso contesto è stato previsto che l'ipotesi di mancata o tardiva emanazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale e di specifica responsabilità
disciplinare e amministrativo contabile del dirigente o funzionario inadempiente.
La disposizione richiamata in premessa (ari. 28 della légge 98/2013) prevede al comma 1 che "La pubblica amministrazione procedente, in caso di procedimenti in cui intervengono più
amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. l, comma I-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento
amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo dì pronunziarsi. con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato,
a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del pro cedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro" Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto
dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione.,l'istante può proporre ricorso al TAR col quale può proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio domanda per ottenere l'indennizzo.
La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei Conti al fine del controllo dì gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal .pro cedimento amministrativo.
La norma in argomento stabilisce, altresì, che nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, debba essere fatta menzione del diritto all'indennizzo. nonché delle modalità e dei termini per  onseguirlo. indicando. altresì. il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
Sul contenuto innovativo della disposizione di legge in questione -che in via sperimentale si applica ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa
iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa- si richiama l'attenzione delle SS.LL, per ogni compiuta iniziativa volta ad assicurare i puntuali adempimenti connessi, nell'ottica del buon andamento della pubblica amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.