Dal sito normattiva si riporta lo stralcio relativo alla normativa elettorale inserito nella legge di stabilitą 2014:"
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.
398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le
risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola
giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente
all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi'» e'
sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo 5, primo comma,
lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole:
«martedi' successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite
dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore 14»;
all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17
febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi'» sono
sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima
lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle
seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono
sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».
400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio
indicati al comma 398:
a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni
dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55,
comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del
presente articolo»;
2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta
eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, e'
stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle
assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione
elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del
40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni
aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40
per cento»;
c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato;
d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le
parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno
successivo alla stessa data»;
2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare
non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le
parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro mesi»;
e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno
elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di
annullamento e' divenuta definitiva»;
f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4
e' abrogato;
g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria,
per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la
consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa
annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta
aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle
ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle
operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;
2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole:
«ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il
numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e
non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel
numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001
a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000
abitanti;
3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono
abrogati;
4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di
seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati
gli uffici elettorali di sezione;
l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1ŗ aprile 2008, n.
49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo
e' soppresso;
m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura
regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi
modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i
contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di
evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed
eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali». "