Dal sito della Camera dei Deputati si riportano alcuni commi di interesse per i servizi demografici:"
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1865
—
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1120)
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013. Omissis.....
144. Nel capo V, sezione II, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:
« ART. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli
assistiti). - 1. Per rafforzare gli interventi
in tema di monitoraggio della spesa del
settore sanitario, accelerare il processo di
automazione amministrativa e migliorare i
servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni,
è istituita, nell'ambito del
sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione
di quanto disposto dall'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe
nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia
e delle finanze, in accordo con
il Ministero della salute in relazione alle
specifiche esigenze di monitoraggio dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 5
dell'articolo 62 del presente decreto, subentra,
per tutte le finalità previste dalla
normativa vigente, alle anagrafi e agli
elenchi degli assistiti tenuti dalle singole
aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
che mantengono la titolarità dei dati di
propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda
sanitaria locale la disponibilità dei dati e
degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce
l'accesso ai dati in essa contenuti da
parte delle pubbliche amministrazioni per
le relative finalità istituzionali, secondo le
modalità di cui all'articolo 58, comma 2,
del presente decreto.
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4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda
sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini
il libretto sanitario personale previsto dall'articolo
27 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere
in rete ai propri dati contenuti nell'ANA,
secondo le modalità di cui al comma 1
dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero
di richiedere presso l'azienda sanitaria
locale competente copia cartacea degli
stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza
del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione
in modalità telematica alle
aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento.
L'azienda sanitaria locale nel
cui territorio è compresa la nuova residenza
provvede alla presa in carico del
cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA
per i dati di propria competenza.
Nessun'altra comunicazione in merito al
trasferimento di residenza è dovuta dal
cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema
informativo sanitario nazionale realizzato
dal Ministero della salute in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità
definite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 7,
l'accesso ai dati e la disponibilità degli
strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza
e l'efficacia delle prestazioni di
cura erogate al cittadino, nonché per le
finalità di cui all'articolo 15, comma 25-
bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della salute e del
Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali
devono essere inclusi il medico di medicina
generale, il codice esenzione e il
domicilio;
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b) il piano per il graduale subentro
dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli
assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, da completare entro il 30
giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza
da adottare, i criteri per l'interoperabilità
dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza
nazionale e regionale, nonché le
modalità di cooperazione dell'ANA con
banche dati già istituite a livello regionale
per le medesime finalità, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e delle regole tecniche del
sistema pubblico di connettività, ai sensi
del presente decreto ».
145. Dopo la lettera f) del comma 3-bis
dell'articolo 60 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta
la seguente:
« f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA) ».
Omissis.....
261. In relazione alle spese per consultazioni
elettorali, le risorse stanziate nel
« Fondo da ripartire per fronteggiare le
spese derivanti dalle elezioni politiche,
amministrative, del Parlamento europeo e
dall'attuazione dei referendum » dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze sono ridotte di 100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014.
262. A decorrere dal 2014 le operazioni
di votazione in occasione delle consultazioni
elettorali o referendarie si svolgono
nella sola giornata della domenica, dalle
ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo
73, secondo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo
22, comma 6, del testo unico di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, e all'articolo 2, primo comma,
lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976,
n. 161, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la
parola: « martedì » è sostituita dalla seguente:
« lunedì »; all'articolo 5, primo
comma, lettera b), del citato decreto-legge
n. 161 del 1976 le parole: « martedì
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successivo, con inizio alle ore dieci » sono
sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo,
con inizio alle ore 14 »; all'articolo 20,
secondo comma, lettere b) e c), della legge
17 febbraio 1968, n. 108, le parole: « alle
ore 8 del martedì » sono sostituite dalle
seguenti: « alle ore 14 del lunedì » e, alla
medesima lettera c), le parole: « entro le
ore 16 » sono sostituite dalle seguenti:
« entro le ore 24 » e le parole: « entro le
ore 20 » sono sostituite dalle seguenti:
« entro le ore 10 del martedì ».
263. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di risparmio indicati al comma
261:
a) all'articolo 55, comma 8, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo
periodo, le parole: « in occasione delle
convocazioni dei comizi elettorali » sono
sostituite dalle seguenti: « con cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo
anno di ciascun triennio »;
b) all'articolo 17 della legge 23 aprile
1976, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « nei limiti
massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo
55, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma
del presente articolo »;
2) dopo l'ottavo comma è inserito il
seguente:
« L'importo massimo da rimborsare a
ciascun comune, fatta eccezione per il
trattamento economico dei componenti dei
seggi, è stabilito con decreto del Ministero
dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di
bilancio, con distinti parametri per sezione
elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente
nella misura del 40 per cento e
del 60 per cento del totale da ripartire. Per
i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali,
le quote sono maggiorate del 40 per
cento »;
c) l'articolo 5 della legge 16 aprile
2002, n. 62, è abrogato;
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d) all'articolo 15 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: « 50 ore »
e « 70 ore » sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: « 40 ore » e « 60 ore » e le
parole: « dalla data di pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi al
trentesimo giorno successivo al giorno
delle consultazioni stesse » sono sostituite
dalle seguenti: « dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data delle consultazioni
al quinto giorno successivo alla
stessa data »;
2) al comma 2, le parole: « con
delibera di giunta da adottare non oltre
dieci giorni dal decreto di cui al comma
1 » sono sostituite dalle seguenti: « con
determinazione da adottare preventivamente
» e le parole: « per il periodo già
decorso » sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: « sei
mesi » sono sostituite dalle seguenti:
« quattro mesi »;
e) all'articolo 85 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma
è sostituito dal seguente:
« Le elezioni saranno rinnovate in occasione
del primo turno elettorale utile, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno
1991, n. 182, e successive modificazioni,
dalla data in cui la sentenza di annullamento
è divenuta definitiva »;
f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;
g) in occasione di ogni consultazione
elettorale o referendaria, per il rilascio
delle tessere elettorali non consegnate, per
la consegna dei duplicati e per il rinnovo
delle tessere, previa annotazione in apposito
registro, l'ufficio elettorale comunale
resta aperto nei due giorni antecedenti la
votazione dalle ore nove alle ore diciotto e
nel giorno della votazione per tutta la
durata delle operazioni di voto. È abrogato
l'articolo 9 del regolamento di cui al
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decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 2000, n. 299;
h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, il secondo comma
è abrogato;
2) all'articolo 2, primo comma, al
primo periodo, le parole: « ed al secondo »
sono soppresse e il secondo periodo è
soppresso; il numero degli spazi di cui al
secondo comma è ridotto ad almeno 3 e
non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000
abitanti nonché, sia nel numero minimo
che nel numero massimo, alla metà nei
comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad
un terzo nei comuni con più di 500.000
abitanti;
3) all'articolo 4, il primo, il secondo
ed il terzo comma sono abrogati;
4) all'articolo 5, le parole: « agli
articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti:
« all'articolo 3 »;
i) il presidente della Corte d'appello
nomina i presidenti di seggio, ove possibile,
tra i residenti nel comune in cui sono
ubicati gli uffici elettorali di sezione;
l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 1o aprile 2008, n. 49, convertito
dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il
secondo periodo è soppresso;
m) con decreto del Ministro dell'interno,
non avente natura regolamentare,
sono determinati, entro il 31 gennaio 2014,
i nuovi modelli di schede per le elezioni
comunali, ricollocando i contrassegni delle
liste ammesse in modo più razionale, al
fine di evitare la stampa di schede di
dimensioni troppo elevate ed eccessivamente
onerose. All'articolo 72, comma 3,
secondo periodo, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: « al cui fianco » sono sostituite
dalle seguenti: « sotto ai quali ».
264. Fermo restando il limite massimo
di spesa annuale definito dal comma 261
per il complesso delle consultazioni elettorali
che possono svolgersi in un anno,
Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati — 1865
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sono individuate idonee procedure per una
congrua quantificazione di tutte le tipologie
di spesa connesse allo svolgimento
delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni
interessate da tali spese devono
fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni
utili per effettuare tale quantificazione.
Omissis.....
401. All'articolo 3 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Istanze trasmesse per via telematica
agli uffici e agli organi, anche collegiali,
dell'Amministrazione dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni,
loro consorzi e associazioni, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali, nonché
agli enti pubblici in relazione alla tenuta
di pubblici registri, tendenti ad ottenere
l'emanazione di un provvedimento
amministrativo o il rilascio di certificati,
estratti, copie e simili: euro 16,00 ».
402. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della
tariffa, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
« 5. Per le istanze trasmesse per via
telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis
Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati — 1865
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
è dovuta nella misura forfettaria di euro
16,00 a prescindere dalla dimensione del
documento ».
403. All'articolo 4 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Atti e provvedimenti degli
organi dell'Amministrazione dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni,
loro consorzi e associazioni, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali,
nonché quelli degli enti pubblici in relazione
alla tenuta di pubblici registri, rilasciati
per via telematica anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all'originale
a coloro che ne abbiano fatto richiesta:
euro 16,00 ».
404. Dopo la nota 1-quater all'articolo
4 della tariffa, parte prima, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
« 5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati
per via telematica l'imposta di cui al
comma 1-quater è dovuta nella misura
forfettaria di euro 16,00 a prescindere
dalla dimensione del documento ».
405. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis
è abrogato.
406. Al fine di consentire a cittadini e
imprese di assolvere per via telematica a
tutti gli obblighi connessi all'invio di una
istanza a una pubblica amministrazione o
a qualsiasi ente o autorità competente, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate d'intesa con il capo del
Dipartimento della funzione pubblica, da
adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità per il
pagamento per via telematica dell'imposta
di bollo dovuta per le istanze e per i
relativi atti e provvedimenti, anche attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di
debito o prepagate.
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407. All'articolo 15, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « distinti
per voce di tariffa » sono inserite le
seguenti: « e degli altri elementi utili per la
liquidazione dell'imposta » e dopo il primo
periodo è inserito il seguente: « La dichiarazione
è redatta, a pena di nullità, su
modello conforme a quello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate »."