Dal sito del MInistero dell'Interno si riporta la scheda informativa su:Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani residenti in Italia.
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.
Puoi fare la richiesta se:
risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- estratto dell'atto di nascita (con esclusione dell'ipotesi di nascita in Italia) tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- ricevuta del versamento del contributo di Euro 200,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato a Ministero dell'Interno-DLCI, causale cittadinanza.
Se sei rifugiato o apolide e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà formato presso la cancelleria del tribunale competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori, in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese e negli eventuali Paesi terzi di residenza.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura dichiarerà inammissibile la tua domanda.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, il Prefetto emanerà il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia. Dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
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