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elettorale

Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la circolare della Prefettura di Vibo Valentia del 12/11/2013 Prot. n. 33741/SE/2013
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OGGETTO:  Elezioni amministrative del 17 e 18 novembre 2013. - Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.
In vista delle consultazioni elettorali di cui in oggetto, si evidenziano alcuni adempimenti correlati all'organizzazione e al funzionamento degli uffici di sezione.
A) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati.
Come noto, le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati per le prossime elezioni, se non presentate entro venerdì 15 novembre al segretario del Comune ( che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio) possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima dell'inizio della votazione.
 A tal proposito si rammenta che le designazioni dei rappresentati delle liste presso i seggi debbono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4 del TU n. 570/1960 e articolo 16 della legge 21 marzo 1990 n. 53).
Resta inteso che, laddove, i rappresentanti di lista impediscano il regolare svolgimento delle operazioni  elettorale, potrebbe configurarsi fattispecie di reato prevista dall'articolo 96, quinto  comma, del TU n. 570/1960, punibile con la reclusione dei due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.
B) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione;
 Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.
Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso ( salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a  norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).
Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, alla consultazione elettorale.
Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'Appello (art. 39, terzo comma, del DPR n. 570 del 1960) oppure un'attestazione della Commissione Straordinaria di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, del DPR n. 223 del 1967) si precisa che, in entrambi i casi, il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 229/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.
Tali adempienti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.
Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda spiegata.
Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente che provvede ad inserirla nell'urna.
C) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri (d.lgs. n. 196/2003)
Si evidenziano altresì i contenuti dei provvedimenti adottati nel corso degli anni dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ( provvedimenti in data 12/02/2004, pubblicato sulla G.U.  n. 45 del 24/02/2004; 7 settembre 2005, pubblicato nella G.U. n. 212 del 12/09/2005; 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013), con i quali sono stati ribaditi dei limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto.
D) Responsabilità dei componenti di seggio
Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, del DPR 570/1960, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nella responsabilità di natura penale specificatamente previste dal D.P.R. 570/21960.
E) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (art. 1, comma 1, del D.L. n. 49/2008, convertito, della legge n. 96/2008)
Al fine di tutelare la segretezza e libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".
Il presidente dell'ufficio di sezione è tenuto a invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale,,  a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.
Della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per quelli di sesso femminile, che saranno forniti al seggio unitamente al restante materiale elettorale,.
L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a  sei mesi e dell'ammenda da 300  a 1.000 euro.
Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare o in modo ben visibile, un apposito avviso, del seguente tenore:
""Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
 Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".
Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione dei poteri attribuitigli dall'art. 46 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.
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Si prega di consegnare copia della presente circolare ai presidenti di seggio e ai rappresentanti di lista.
Il Prefetto (Bruno)."

 
 
 
Valentini Alessio.