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elettorale

Dal sito del MInistero dell'Interno si riporta la circolare della Prefettura di Vibo Valentia del 12/11/2013 Prot. n. 33742/SE/2013
con "OGGETTO: Elezioni amministrative 2013. -Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.
D) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap
In via preliminare si sensibilizzano le SS.LL. affinché sia agevolata, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15/01/1991 n. 15 e successive modificazioni.
In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.
Le SS.LL., in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.
Le SS.LL. vorranno, altresì, predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si richiama altresì l'attenzione del Signor Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nei giorni della votazione, venga assicurata la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'articolo 1 della legge 15/01/1991, n. 15 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda la fase di votazione, il Presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso Comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.
 L'art. 29 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
 L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.
 Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla L. 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
c) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.
A tal proposito, si richiama l'attenzione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".
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Le SS.LL. sono pregati di trasmettere copia della presente circolare ai presidenti di seggio.
  Il Prefetto (Bruno)."

 
 
 
Valentini Alessio.