Si riporta un interessante articolo dal quotidiano "Italia Oggi"del 25/10/2013 :"Testo articolo :
OSSERVATORIO VIMINALE/Il caso specifico del rinnovo parziale di una sola sezione elettorale. Titolo Mini-giunte, c'è tempo. Riduzione assessori dal prossimo rinnovo.
Se, tra il rinnovo degli organi elettivi di un comune, avvenuto a seguito di elezioni amministrative oggetto di impugnativa giurisdizionale presso il Consiglio di Stato, e il rinnovo parziale di una sola sezione elettorale, ordinato dal giudice amministrativo, è entrata in vigore la legge n.42 del 2010 - che ha comportato, per i comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti, una riduzione del numero di assessori da quattro a tre - il numero massimo di assessori di cui può essere composta la giunta comunale, nel caso di specie, deve essere conformato alla legge n. 42/2010? Risposta. L'intervento giurisdizionale ha comportato solamente il rinnovo di una fase del procedimento elettorale che, a tutti gli effetti, rimane quello instaurato in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 42/2010. A tale data bisogna, pertanto, necessariamente far riferimento per quanto riguarda la normativa sulla composizione degli organi dell'ente. Ne consegue che le disposizioni sulla riduzione del numero dei componenti degli organi comunali, disposte con la citata legge n. 42 del 2010, troveranno applicazione, nel caso di specie, solamente a decorrere dal prossimo rinnovo del consiglio comunale per scadenza naturale del mandato. TOURBILLON DI CONSIGLIERI In un comune con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, nel caso in cui alcuni consiglieri comunali abbiano rassegnato le dimissioni per assumere gli incarichi di assessori comunali, i candidati risultati primi dei non eletti nell'ambito della lista di appartenenza dei consiglieri dimessisi possono partecipare alla prima seduta consiliare al posto dei consiglieri nominati assessori? Risposta. Nel caso di specie, i consiglieri di minoranza hanno eccepito l'irregolarità della procedura di sostituzione dei consiglieri dimissionari, lamentando che i consiglieri subentranti avrebbero potuto partecipare alla seduta del consiglio comunale solo successivamente all'adozione delle relative delibere di surroga da parte del collegio. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del dlgs 267/2000 è previsto, infatti, che i consiglieri entrino in carica all'atto della proclamazione, ovvero non appena adottata dal consiglio la deliberazione di surrogazione. Ad avviso dei suddetti consiglieri di minoranza, si sarebbe erroneamente fatta applicazione dell'art. 64, comma 2, del dlgs n. 267/2000 che, per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, prevede il subentro automatico del primo dei non eletti della lista del consigliere che, avendo accettato la carica di assessore, sia cessato ope legis dalla carica di componente del consiglio comunale. Sulla questione si rinvia al parere del Consiglio di stato n. 2755/2005 contenente chiarimenti interpretativi sull'applicazione dell'art. 64 del dlgs n. 267/2000, sul quale, a suo tempo, è stata richiamata l'attenzione degli enti interessati nella circolare n. 5 del 2005 del Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, alla quale si rinvia per una completa lettura, ancora attuale, come espressamente dichiarato in una recente pronuncia del Tar Campania n. 8 del 2012. In particolare, è stato precisato che nei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore. Qualora, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell'organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, comma 8, del Tuoel n. 267/2000; in tali casi si applicherà l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art. 38 (e dal successivo art. 45, comma 1). Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art. 38, solo dopo l'adozione della delibera di surroga."