Dal sito del Ministero del Lavoro si riporta la news su:"
La Direzione generale per l'Attivitą Ispettiva, con circ. n. 40/2013, d'intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC) "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto". Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolaritą - in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili - sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
* Circ. n. 40 del 21 ottobre 2013 (formato .pdf 205 Kb)."