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elettorale

Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la circolare della Prefettura di Vibo Valentia del 11/10/2013 Prot.n.30393/SE/2013 ad"
OGGETTO: Comune di Nardodipace - Elezioni amministrative di  domenica 17   e lunedì 18 novembre  2013. - Propaganda elettorale.
1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.
3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
4) Uso di locali comunali.
5) Agevolazioni postali e fiscali.
6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
7) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.
8) Inizio del divieto di propaganda.
1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)
Le SS.LL. , dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 15 ottobre a giovedì 17 ottobre 2013), dovranno stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti, o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 14 ottobre 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.
Le istanze dei cosiddetti "fiancheggiatori" possono essere trasmesse al Comune in originale o via fax, oppure, in alternativa, possono essere preannunciate previamente per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che le SS.LL. si siano pronunciati al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con fax.
Le SS.LL. dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Pertanto, il Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale, che legge per conoscenza, dovrà comunicare immediatamente le proprie decisioni, relative alle candidature ammesse, a questa Prefettura  e, contestualmente, ai signori componenti della Commissione Straordinaria di Nardodipace al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.
A tal proposito si richiama l'attenzione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, oltre che della Commissione Straordinaria, affinché vigilino assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.
2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 ottobre 2013, sono vietati:
-  il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo  pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
-  la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 18 ottobre 2013, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Straordinaria.
4. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.
5. Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)
Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
6. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.
7. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte  di istituti demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 2 novembre 2013 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
 Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 18 novembre 2013), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
8. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 16 novembre 2013 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
 Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il  raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
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Si chiede alle SS.LL. di portare a conoscenza del contenuto della presente circolare i rappresentanti di lista dei candidati, nonché i movimenti e partiti politici  nonché gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive locali, relativamente ai profili di rispettiva competenza o interesse, ai fini della piena osservanza  delle relative prescrizioni.
Il Prefetto (Bruno)."

 
 
 
Valentini Alessio.