Dal sito del Ministero dell'Interno Servizi Demografici si riporta la circolare Prot. Uscita del 03/10/2013 numero19/2013 Numero: 0002522 ad "OGGETTO: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 109 in data 23 agosto 2013,recante disposizioni per la prima attuazione dell' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR).Nella Gazzetta Ufficiale n. 230, del 10 ottobre 2013, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, recante norme regolamentari per la prima applicazione dell' art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
H citato art. 62 prevede l'istituzione, presso il Ministero ell'Interno,dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANP R), che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).
La stessa disposizione prevede, inoltre, che l'ANP R subentri gradualmente, entro il 31 dicembre 2014, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti
all'estero, tenute dai comuni, ferme restando le attribuzioni del sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico degli enti locali (TUEL).
Sul piano attuativo, è previsto che i tempi e le modalità della complessiva realizzazione del progetto siano stabiliti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il decreto in esame si configura come il primo, che dà pertanto avvio al processo di graduale attuazione del disegno delineato dal legislatore, realizzando, nello specifico, il subentro della nuova base di dati nazionale alI'INA e all'AIRE.
Con successivi provvedimenti normativi saranno, quindi, disciplinate le ulteriori fasi realizzative del progetto, nonché introdotte le modifiche del regolamento anagrafico, necessarie al fine di adeguare quest'ultimo alle modalità operative sottese alla completa
realizzazione del nuovo sistema.
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L'art. 1 descrive l'ANPR, cosÌ come risultante dalla fase di prima applicazione,
prevedendone il subentro all' INA e all'AIRE e demandando a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina delle ulteriori fasi di attuazione.
L'art. 2 riguarda le modalità di funzionamento dell'ANPR e, a tale proposito, stabilisce che la stessa garantisce i medesimi servizi attualmente resi dai sistemi cui subentra, con riferimento quindi, in particolare, alle modalità di accesso e di interoperabilità con le altre amministrazione pubbliche.
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Lo stesso art. 2, al comma 2, in prospettiva evolutiva, richiama quanto già previsto dalla norma primaria in ordine all'inserimento, nell'ANPR, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal cittadino alla pubblica amministrazione quale proprio "domicilio
digitale", ai sensi dell'art. 3-bis del CAD, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito decreto interministeriale. .
Il successivo comma 3 stabilisce che i sistemi di sicurezza della nuova base di dati sono quelli descritti nell' allegato tecnico al regolamento, che, in particolare, delinea le diverse fasi in
cui si svilupperà il processo di attuazione e prevede che l'attuale sistema di sicurezza sia sostituito da quello basato sul sistema pubblico di connettività (SPC).
L'art. 3, come anche previsto dal sopra citato art. 62 del CAD, dispone che le modalità con cui le amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi accedono ai dati e ai
servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, secondo le modalità correnti.
L'art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, fermo restando lo stanziamento previsto dall'art. 62 per il completamento del progetto.
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Da quanto emerge dalla descrizione dell' articolato, che entrerà in vigore il 16 ottobre p.v., in questa prima fase di realizzazione del progetto, l'aspetto innovativo, per quanto riguarda le anagrafi comunali attiene al fondamentale passaggio ad un nuovo sistema di sicurezza.
Tale passaggio - di rilievo essenziale - coinvolgerà tutti i comuni, che dovranno porre in essere taluni adempimenti, secondo le modalità operative che saranno illustrate in una circolare che verrà a breve diramata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
Ciò posto, nell'evidenziare il rilievo centrale e strategico dell' Anagrafe Nazionale nel fondamentale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino, anche in vista della prossima attuazione della nuova carta d'identità elettronica, unificata alla tessera sanitaria, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'importante progetto sia realizzato, in ogni sua fase, con massima tempestività ed efficacia.
Pertanto, si invitano le SS.LL. ad informare e sensibilizzare i sigg.ri Sindaci in merito alle novità normative in esame, affinché assicurino particolare attenzione agli imminenti adempimenti necessari per l' ottimale avvio del nuovo sistema, e ad adottare, fin da ora, ogni iniziativa utile ai fini della piena realizzazione degli obiettivi posti dal legislatore.
Si ringrazia per la collaborazione."