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trattamento tributario

Dal sito del Ministero di Giustizia:
"Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.
L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il decreto legislativo n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.
Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto:
dall'ente interessatodalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzionidall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato. 
Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.
Costi:*
Il costo del rilascio del certificato è pari a € 3,54. Qualora sia richiesto con urgenza il costo è raddoppiato.
 
*L'art. 1, comma 486 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto modifiche al pagamento dell'imposta di bollo sui certificati penali. Sull'ampiezza del contenuto della norma, in particolare sull'eventuale applicabilità del pagamento del bollo, oltre che al certificato penale in senso stretto (certificato contenente le condanne definitive) ad altri certificati in materia penale, quali il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, si dovrà pronunciare l'Agenzia delle Entrate, alla quale è stato inoltrato un quesito.
 
Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1°gennaio 2012 il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.


aggiornamento: 23 aprile 2013"
Si riporta art. 18 dpr n. 155/2002  "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" dal sito "normattiva in rete":
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale ((,  con  la  sola
esclusione dei certificati penali,))
  non  si  applica  l'imposta  di
bollo. L'imposta di  bollo  non  si  applica  altresi'  agli  atti  e
provvedimenti del processo civile, compresa la procedura  concorsuale
e di volontaria giurisdizione,  del  processo  amministrativo  e  nel
processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta  di
bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti,  purche'  richieste  dalle
parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono  tutti  gli
atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
(27)
  2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le  istanze
e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per  gli
atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il  rilascio
di certificati, sempre che non siano atti  antecedenti,  necessari  o
funzionali ai processi di cui al comma 1. (32)

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AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che  "Le
disposizioni di  cui  al  comma  6  si  applicano  alle  controversie
instaurate, nonche'  ai  ricorsi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto".

 
 
 
Valentini Alessio.